Cassazione Penale, Ordinanza n. 27117/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per rapina impropria. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione agli elementi tipici della rapina impropria; con il secondo ha chiesto la riqualificazione del fatto nella forma tentata e non consumata; con il terzo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, invocata in discussione; con il quarto ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in misura piena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero non specifici e meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello, poiché la Corte di merito aveva già motivato sull'integrazione del reato, richiamando la sottrazione compiuta dei capi di abbigliamento e la violenza esercitata contro gli addetti alla sicurezza. Ha considerato infondato il terzo motivo, perché la Corte d'appello aveva escluso la lieve entità valorizzando le modalità della condotta, descritta come prolungata e protratta in vari momenti e fasi dell'azione illecita. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il quarto motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione immune da evidenti illogicità e conforme al principio secondo cui il giudice di merito può fondare il diniego sui soli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva ritenuto integrati gli elementi tipici della rapina impropria, valorizzando la sottrazione dei capi di abbigliamento e la violenza esercitata verso gli addetti alla sicurezza; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione per l'inammissibilità dei motivi.
Corte cost. n. 86 del 2024
La difesa ne aveva chiesto l'applicazione per ottenere il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, ma la Corte ha rilevato che la Corte d'appello aveva già escluso tale evenienza sulla base delle concrete modalità della condotta.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo pedissequo le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La qualificazione del fatto come rapina impropria richiede la verifica della sottrazione della cosa mobile altrui e della violenza o minaccia immediatamente connessa alla fase di impossessamento o di fuga; se il giudice di merito ha motivato su tali elementi, la censura meramente assertiva non è ammissibile.
- La riqualificazione del fatto in forma tentata deve confrontarsi con la compiuta consumazione del reato come accertata in fatto dal giudice di merito; ove il ricorso non indichi concreti vizi logici o giuridici della motivazione, la doglianza è inammissibile.
- Il diniego del riconoscimento di una forma attenuata o di lieve entità può essere sorretto dalla valorizzazione delle concrete modalità dell'azione, anche se prolungata o articolata in più fasi, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; gli altri restano implicitamente superati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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