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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24344/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati condannati in primo e secondo grado per furto in abitazione aggravato commesso in concorso. Uno dei ricorsi contesta: la pretesa contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità; il richiamo alla facoltà di non rispondere ex art. 64 c.p.p.; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il diniego dell’attenuante del fatto di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. L’altro ricorso contesta: il difetto di motivazione sulla recidiva; la valutazione del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche, con mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili o manifestamente infondate, perché miravano in sostanza a una rivalutazione del compendio probatorio e delle scelte discrezionali del giudice di merito, già sorrette da motivazione ritenuta congrua.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non deducibile in cassazione la richiesta di una nuova valutazione delle prove e ha giudicato congrua la motivazione della Corte d’appello sia sulla responsabilità, sia sull’esclusione della particolare tenuità del fatto, sia sul mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., sia sulla recidiva e sul giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; nessuna statuizione sulle spese di parte civile per tardività della costituzione.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.p.

    La facoltà di non rispondere non incide, di per sé, sulla tenuta della decisione quando l’affermazione di responsabilità sia fondata sul compendio probatorio e su motivazione immune da vizi logici e giuridici.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta; è sufficiente che la motivazione escluda uno dei presupposti ritenuti decisivi, purché dia conto delle ragioni della decisione.

  • art. 133 c.p.

    Per il giudizio sulla tenuità del fatto e per la valutazione della recidiva devono essere considerati i criteri relativi alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza, all’entità del danno o del pericolo e al rapporto tra fatto contestato e precedenti condanne.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Nel valutare l’attenuante del danno patrimoniale lieve occorre considerare non solo il valore della cosa sottratta, ma anche il pregiudizio complessivo arrecato con l’azione criminosa, inclusi i danni ulteriori direttamente ricollegabili al reato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione della propria valutazione a quella del giudice di merito; il ricorrente non può trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo giudizio sul merito della prova.
  • La dichiarazione di responsabilità non è censurabile in cassazione quando la doglianza si risolva nella mera prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio, in assenza di illogicità manifesta o violazioni di legge.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata in modo complessivo, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo; la motivazione è sufficiente se indica gli elementi ritenuti decisivi per escluderla.
  • L’attenuante del danno di speciale tenuità non dipende solo dal valore intrinseco del bene sottratto, ma anche dal pregiudizio complessivo provocato dalla condotta, compresi gli ulteriori danni direttamente conseguenti al reato.
  • La recidiva non può essere motivata in modo apodittico o soltanto sulla gravità astratta dei fatti pregressi; il giudice deve verificare in concreto il rapporto tra precedenti e reato attuale, per stabilire se i precedenti siano indicativi di una persistente inclinazione al delitto.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e sfugge al controllo di legittimità quando sia sorretto da motivazione non illogica e non arbitraria.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

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