Cassazione Penale, Sentenza n. 31826/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge e vizi di motivazione con due linee principali: (1) contestazione della qualificazione giuridica degli atti come compravendita anziché come prestito/pegno/contratto di mutuo, rilevando che le somme versate erano presentate come investimenti con promessa di interessi e che le pietre erano date in garanzia e non in vendita; (2) dedotta illegittima reformatio in peius per avere la Corte d'appello subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme dovute alla parte civile, nonché contestazione sull'entità della somma imputata a Pisetta e sulla valutazione della sua capacità reddituale
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha distinto i due capi di imputazione (capo A e capo B) rilevando che il ricorso del difensore riguardava soltanto il capo B. Sul punto sostanziale, la Corte ha affermato che la qualificazione del negozio giuridico (compravendita vs prestito/pegno) non esclude la configurabilità del reato di truffa quando con artifizi e raggiri si induce la vittima a trasferire denaro sulla base di false convinzioni circa il valore o la garanzia dei beni. Quanto al presunto divieto di reformatio in peius, la Corte ha ritenuto che l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. tutela specificamente la revoca del beneficio e non impedisce al giudice d'appello, anche su impugnazione della sola parte civile, di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. Infine, la Corte ha confermato la solidarietà degli imputati per l'importo risarcitorio di euro 73.000,00 e ha condiviso la valutazione della Corte territoriale circa la capacità di Pisetta di adempiere al pagamento
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile il reato di truffa anche quando il negozio è qualificato dalle parti come prestito/investimento o pegno, se sussistono artifizi e raggiri che inducono in errore la vittima e la spingono a trasferire denaro
artt. 110, 56, 61 n. 7 cod. pen.
Richiamati per indicare il concorso di persone nell'azione criminosa, la tentata consumazione e l'aggravante 'per aver agito con abuso di relazioni' o altra aggravante indicata nel capo d'imputazione
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di impugnazione con riferimento agli elementi costitutivi della truffa contrattuale; la Corte non ha ritenuto che le censure difensive avessero superato la valutazione probatoria delle sedi di merito
Norme richiamate nel ricorso in relazione alla determinazione della pena e delle circostanze; la Corte di legittimità non ha ritenuto che le censure avessero inciso sulla legittimità della quantificazione del trattamento sanzionatorio operata dai giudici di merito
Norma procedurale citata nel motivo attinente alla possibilità di impugnazione; la Corte ha esaminato l'impugnazione e le sue deduzioni senza ritenere fondate le doglianze
art. 597, comma 3 cod. proc. pen.
Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado
La Corte interpreta la norma in senso letterale e restrittivo: il divieto di reformatio in peius tutela la revoca del beneficio ma non impedisce al giudice d'appello, anche su impugnazione della sola parte civile, di modificare le modalita' di fruizione del beneficio (ad es. subordinando la sospensione condizionale al pagamento previsto dall'art. 165 cod. pen.)
Riguarda gli obblighi che possono essere posti a carico dell'imputato come condizione per ottenere benefici (es. sospensione condizionale); la Corte ha ritenuto legittimo che la Corte d'appello abbia subordinato il beneficio al soddisfacimento degli obblighi risarcitori
Massime di principio
- La qualificazione formale del negozio giuridico (compravendita, mutuo, prestito, pegno) non esclude la configurabilità della truffa se l'elemento materiale e l'elemento psicologico del reato sono dimostrati: vale la sostanza dell'inganno che induce il trasferimento patrimoniale
- La Corte d'appello, anche su impugnazione della sola parte civile, può subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi risarcitori ai sensi dell'art. 165 cod. pen.; ciò non costituisce automaticamente una reformatio in peius nel senso vietato dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
- Il divieto di reformatio in peius va inteso restrittivamente e riguarda principalmente la revoca del beneficio; modifiche delle modalita' di fruizione del beneficio non rientrano automaticamente nel divieto
- Quando più soggetti hanno concorso nel reato, la responsabilità risarcitoria può essere dichiarata solidale: non rileva che la vittima abbia versato somme separate a ciascun concorrente, se il danno deriva dall'azione concorsuale di entrambi
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e riguardare espressamente ciascun capo di imputazione: questioni non dedotte non possono essere riesaminate e le condanne possono divenire irrevocabili per i capi non contestati
- Per impugnare con successo la qualificazione giuridica del negozio è utile produrre elementi probatori chiari e coerenti (scritture, dichiarazioni confrontabili, prove bancarie) che dimostrino la finalità effettiva dell'operazione (es. reale prestito con interessi) e non solo l'asserita denominazione contrattuale
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