Cassazione Civile, Ordinanza n. 27895/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce da due giudizi riuniti davanti al tribunale: nel primo, alcuni familiari chiedevano la divisione dei beni relitti da una defunta; il convenuto proponeva in via riconvenzionale usucapione di alcuni beni e rimborso di spese sostenute sui cespiti comuni. Nel secondo, lo stesso convenuto impugnava la compravendita con cui il padre, poco prima di morire, aveva trasferito la propria quota di immobili alla nipote: sosteneva che l’atto ledessere la sua quota di legittima, fosse in realtà una donazione simulata e quindi nulla per difetto di forma, e in subordine ne chiedeva la risoluzione per mancato pagamento del prezzo. Il tribunale accoglieva solo in parte le domande, riducendo l’atto dispositivo perché dissimulante una donazione e poi definendo la successione e la divisione dei beni; la corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. per asserita motivazione apparente e per mancata considerazione delle contestazioni rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio e delle censure mosse in appello contro le stime divisionali; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. in tema di spese, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente compensato le spese dei gradi di merito e posto a suo carico le spese della C.T.U. integrativa nonostante il suo sostanziale accoglimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e ha escluso il vizio di motivazione apparente; ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la compensazione delle spese per soccombenza reciproca rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che le spese della consulenza integrativa potevano essere poste a carico del ricorrente, essendo il suo appello stato rigettato e avendo dato causa al supplemento peritale.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Cassazione ha confermato la decisione della corte d’appello sia quanto alle statuizioni di merito già rese dal tribunale e confermate in appello, sia quanto al governo delle spese. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a un’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore del controricorrente, a una somma in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sul governo delle prove e delle spese; la Corte osserva che le doglianze miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e che la decisione sulle spese resta affidata al giudice di merito nei limiti della soccombenza.
Richiamato in relazione al dedotto vizio di motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza impugnata presenti motivazione solo apparente o meramente illogica.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per incardinare la censura processuale sulla motivazione apparente e sulla violazione delle regole del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio motivazionale; la Corte rileva che la doglianza non può tradursi in una nuova valutazione del fatto.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per affermare che la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione/compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna aggravata prevista dai commi terzo e quarto.
terzo comma, ultima parte
La definizione del ricorso in conformità alla proposta consente l’applicazione delle conseguenze di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
È il procedimento accelerato su cui la causa è stata trattata e rispetto al quale la parte ricorrente ha chiesto la decisione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione o sulla prova in una richiesta di nuovo esame del merito: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle risultanze istruttorie, incluse le consulenze tecniche.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la decisione sia priva del nucleo argomentativo minimo; non sussiste se il giudice spiega, in modo comprensibile e non manifestamente illogico, perché aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
- La valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute decisive spettano al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, potendo considerarsi implicitamente disattese le allegazioni incompatibili con la decisione adottata.
- La determinazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la conseguente compensazione o ripartizione delle spese processuali rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da una motivazione non illogica.
- Le spese di una consulenza tecnica integrativa possono essere poste a carico della parte il cui gravame sia stato rigettato e che abbia dato causa al supplemento istruttorio, in applicazione del principio di soccombenza.
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