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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25651/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La concessionaria, incaricata dal Comune di Chioggia dell’accertamento e della riscossione, notificò alla cooperativa, impresa portuale in forza di un contratto di locazione del 6 ottobre 2016 con l’azienda speciale per il porto, tre avvisi di pagamento per TARI relativa al periodo 1° aprile-30 giugno 2019, per complessivi € 20.008,15. La Commissione tributaria provinciale di Venezia accolse parzialmente il ricorso della cooperativa, ritenendo dovuti € 258,00 per 117 mq adibiti a uffici e non dovuti € 19.749,65 per l’area portuale, in quanto la gestione dei rifiuti e la relativa potestà impositiva spettavano all’Autorità di sistema portuale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto respinse l’appello della concessionaria. Quest’ultima ricorse per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, perché la decisione avrebbe richiamato genericamente il quadro normativo senza spiegare il trasferimento della gestione dei rifiuti dal Comune all’Autorità portuale; 2) violazione della disciplina in materia di porti, rifiuti e TARI, sostenendo che l’istituzione dell’Autorità portuale non avesse fatto venir meno la potestà comunale, soprattutto prima della delimitazione delle aree portuali nel 2019, e contestando l’equiparazione tra cinta doganale e delimitazione delle aree di competenza portuale; 3) violazione delle norme sul litisconsorzio e sulla chiamata in causa, per non essere stata ammessa la partecipazione della Città Metropolitana, dato che la TARI comprendeva un’addizionale provinciale. La cooperativa resistette con controricorso. La concessionaria contestò inoltre l’eccezione relativa alla memoria integrativa; la Corte ha giudicato tale eccezione generica.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità della memoria integrativa della ricorrente, perché non indicava quali fatti nuovi sarebbero stati introdotti e la memoria si limitava a rielaborare le questioni già poste, pur non essendo rilevante in questo giudizio la successiva determinazione dell’Autorità portuale del 2022. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la motivazione della sentenza d’appello era comprensibile e logica, mentre la doglianza investiva in realtà la sufficienza della motivazione e l’omesso esame di elementi ritenuti irrilevanti. Il secondo motivo è stato rigettato perché la gestione dei rifiuti nelle aree portuali compete all’Autorità portuale e, di conseguenza, è esclusa la potestà impositiva comunale ai fini TARI; non rilevano né l’eventuale svolgimento di fatto del servizio da parte del Comune né la mancata delimitazione delle aree nell’annualità considerata, poiché la legge istitutiva dell’Autorità è entrata immediatamente in vigore. Il provvedimento dell’Autorità portuale del 2022 non modifica l’esito. Il terzo motivo è stato rigettato: affidati alla concessionaria accertamento e riscossione del tributo, non sussiste litisconsorzio necessario con l’ente impositore; inoltre, l’addizionale provinciale non è un tributo autonomo, ma una percentuale del tributo comunale, liquidato e riscosso secondo le regole della tassa sui rifiuti. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla cooperativa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.082,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    la potestà impositiva può derivare solo dalla legge (art. 23 Cost.).

    La potestà impositiva deve avere fondamento nella legge e non può essere desunta da atti o determinazioni amministrative successive.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che raggiungono la soglia della violazione costituzionalmente rilevante; il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è denunciabile.

  • art. 6 della l. n. 84/1994

    Questa Corte ha già in più occasioni affermato che l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità portuale.

    La gestione dei rifiuti nelle aree portuali rientra nella competenza dell’Autorità portuale, con esclusione della competenza comunale e del correlato potere impositivo ai fini della tassa sui rifiuti.

  • d.lgs. n. 169/2016

    Deve pertanto concludersi che la mancata delimitazione di tali aree, nell’annata impositiva in oggetto, non prova che le stesse siano estranee alla potestà impositiva dell’Autorità Portuale.

    L’assenza di una delimitazione formale delle aree portuali nell’annualità d’imposta non differisce l’operatività della disciplina istitutiva dell’Autorità portuale e non dimostra che le aree siano estranee alla sua competenza.

  • art. 19, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    mentre, ai sensi del comma 5, il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.

    L’addizionale provinciale è liquidata e riscossa dai Comuni insieme alla tassa sui rifiuti e secondo la disciplina applicabile a quest’ultima; non costituisce perciò un tributo provinciale autonomo che imponga la partecipazione necessaria della Provincia al giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La gestione dei rifiuti nelle aree portuali compete all’Autorità portuale; per tale attività è esclusa la competenza comunale e, conseguentemente, il potere del Comune di imporre la tassa sui rifiuti.
  • La debenza della tassa non può fondarsi sul mero svolgimento di fatto del servizio da parte del Comune quando la legge attribuisce la competenza funzionale alla gestione dei rifiuti a un altro soggetto.
  • La mancata delimitazione formale delle aree portuali non differisce l’operatività della disciplina legislativa istitutiva dell’Autorità portuale e non prova, da sola, l’estraneità delle aree alla sua competenza.
  • Nel giudizio relativo a un tributo il cui accertamento e la cui riscossione siano affidati a un concessionario, non sussiste litisconsorzio necessario con l’ente impositore; la chiamata in causa dell’ente può essere autorizzata quando siano denunciate violazioni a esso imputabili.
  • L’addizionale provinciale collegata alla tassa sui rifiuti, liquidata e iscritta a ruolo dal Comune secondo le regole del tributo comunale, è una percentuale del tributo e non un autonomo tributo provinciale; non ne deriva la necessità di integrare il contraddittorio con la Provincia o la Città Metropolitana.
  • Ai fini dell’ammissibilità della censura motivazionale in cassazione, non basta lamentare l’insufficienza della motivazione: è necessario denunciare una delle anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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