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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30793/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito della contestata decadenza di una società dalla rateizzazione di somme dovute a titolo di IRES per l'anno d'imposta 2011, per asserito tardivo versamento della prima rata. In primo grado la cartella era stata annullata per difetto di prova della tardività del pagamento; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 2, 18 e 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112, 115 e 227 c.p.c., sostenendo che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito e che, anche a fronte dell'accertamento dell'assenza di integrale estinzione del debito, il giudice avrebbe dovuto limitarsi ad annullare parzialmente l'atto e rideterminare il residuo dovuto, non potendo eliminare integralmente la cartella; ciò soprattutto perché la contribuente non aveva contestato l'an né il quantum della pretesa tributaria. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, quando la pretesa fiscale risulti solo parzialmente infondata e il debito non sia integralmente estinto, il giudice non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo o la cartella di pagamento, ma deve esaminare il merito della pretesa e rideterminarla nel corretto ammontare, entro i limiti del petitum. Poiché la CTR, pur in presenza di un residuo debito non pagato, aveva annullato integralmente la cartella invece di confermarla per l'importo rideterminato, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

    richiamato solo per la procedura camerale non partecipata e per la regolare instaurazione del contraddittorio

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; nel ragionamento della Corte rileva il carattere di impugnazione-merito del processo tributario

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, in relazione alla struttura del giudizio tributario

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    interpretato nel senso che non consente una pronuncia parziale solo sull'an o una condanna generica, ma impone la decisione sul merito della pretesa

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte esclude che la rideterminazione del quantum del tributo lo violi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come base dei poteri di valutazione delle prove e degli elementi istruttori da parte del giudice tributario

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato, insieme all'art. 115 c.p.c., quale fondamento dei poteri di valutazione e determinazione del quantum della pretesa

  • art. 227 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione nella motivazione

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato per affermare i poteri istruttori del giudice tributario di acquisire elementi aliunde e sostituire la propria valutazione a quella dell'Ufficio

Massime di principio

  • Il processo tributario ha natura di impugnazione-merito: il giudice non si limita a eliminare l'atto, ma deve decidere sul rapporto sostanziale e può rideterminare la pretesa fiscale nel corretto ammontare.
  • Se l'atto impositivo o la cartella è infondato solo in parte e il debito residuo non è estinto, il giudice deve pronunciare una decisione di conferma parziale o di rideterminazione del quantum, non un annullamento integrale.
  • La corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice tributario di attribuire alla pretesa fiscale un contenuto quantitativo diverso da quello originario, purché resti entro i limiti del petitum delle parti.
  • Nel giudizio tributario il giudice può utilizzare gli ordinari poteri di valutazione delle prove e i poteri istruttori previsti dal d.lgs. n. 546 del 1992 per accertare il tributo effettivamente dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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