Sentenza del 16/05/2024 n. 13676 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento richiedeva alla società 6.000 euro di contributo unificato per i motivi aggiunti presentati nel giudizio amministrativo relativo all’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico. La società sosteneva che i motivi aggiunti avessero riproposto le stesse censure del ricorso principale e riguardassero la successiva dichiarazione di efficacia della medesima aggiudicazione, senza introdurre una nuova domanda ai fini del contributo. In Cassazione ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 43 del d.lgs. n. 104/2010 e alla disciplina europea; la violazione della direttiva 89/665/CEE; e l’omesso esame di un fatto decisivo. La CTR aveva invece riformato la decisione favorevole della CTP, ritenendo che l’impugnazione di un atto distinto e successivo ampliasse il petitum e comportasse un ulteriore contributo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della CTR, decidendo nel merito e accogliendo l’originario ricorso contro l’avviso. Ha stabilito che, nel caso concreto, l’aggiudicazione definitiva e la successiva dichiarazione della sua efficacia appartenevano a un’unica procedura: i motivi aggiunti reiteravano le censure già proposte e non risultavano dedotti vizi propri del secondo atto. Pertanto non era dovuto un ulteriore contributo unificato di 6.000 euro. Il motivo relativo all’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è stato dichiarato inammissibile perché non adeguatamente esplicitato, pur essendo stato accolto il ricorso sulla questione sostanziale. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per il consolidarsi dell’orientamento europeo durante la causa; la resistente è stata condannata per il giudizio di legittimità a pagare 4.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 13, comma 6-bis, lett. e), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228
In un giudizio amministrativo, avente ad oggetto l'impugnazione di un'aggiudicazione definitiva di un appalto, la proposizione di motivi aggiunti con la richiesta di annullamento del successivo atto di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, non determina l'obbligo del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 6 bis, lett. e), del d.P.R. n. 115/2002, come più recentemente modificato dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in quanto gli atti impugnati, legati da un nesso di pregiudizialità logico - giuridica, devono essere ricondotti ad un'unica procedura.
La previsione del contributo per i motivi aggiunti che introducono domande nuove non si applica automaticamente solo perché viene impugnato un atto successivo e formalmente distinto. Occorre verificare in concreto se i motivi aggiunti introducano una domanda autonoma oppure riguardino lo sviluppo della stessa procedura e reiterino le censure già proposte.
Art. 43 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
La disposizione è richiamata dalla ricorrente in combinato disposto con la norma sul contributo unificato, ma il testo non riporta una specifica interpretazione autonoma della Corte.
Direttiva 89/665/CEE
Il mancato esame di tale nesso costituisce un'evidente compressione del principio di effettività, la cui tutela è prevista dalla normativa europea sopra richiamata.
Le regole sul contributo unificato nei ricorsi in materia di appalti vanno applicate in modo da non comprimere l’effettività della tutela giurisdizionale. La tassazione cumulativa per atti della stessa procedura può essere incompatibile con tale principio se produce un effetto dissuasivo.
Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
A volere ritenere diversamente, la tassazione cumulativa a carico della ricorrente avrebbe certamente un effetto dissuasivo con sacrificio dei principi sanciti dall' art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Il diritto a un ricorso effettivo limita l’applicazione cumulativa dei contributi quando questa, per controversie riconducibili a un’unica procedura di aggiudicazione, rischia di dissuadere l’operatore economico dall’ottenere il sindacato giurisdizionale.
Art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
Una limitazione all’accesso al giudice derivante dalla tassazione cumulativa deve avere base legale, rispettare il contenuto essenziale del diritto ed essere necessaria e proporzionata a una finalità legittima; spetta al giudice verificare tali condizioni nel caso concreto.
Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile perché, benché formulata, non era stata concretamente esplicitata nel ricorso.
Massime di principio
- In materia di appalti, la presenza di un atto successivo e formalmente autonomo non basta, da sola, a rendere dovuto un ulteriore contributo per motivi aggiunti: va valutato se esso appartenga alla stessa procedura e se i motivi aggiunti introducano davvero una domanda o censure nuove.
- Quando il secondo atto è il fisiologico sviluppo del primo, sussiste tra gli atti un nesso di pregiudizialità e i motivi aggiunti reiterano le censure originarie senza denunciare vizi propri, gli atti possono essere ricondotti a un’unica procedura e non è dovuto un contributo cumulativo.
- La disciplina nazionale dei contributi giudiziari va interpretata alla luce del diritto a un ricorso effettivo e dei principi di effettività e proporzionalità. Un onere cumulativo non può essere applicato in modo da produrre un effetto dissuasivo ingiustificato rispetto all’accesso al giudice.
- Per contestare in modo ammissibile l’omesso esame di un fatto decisivo non è sufficiente indicare formalmente il vizio: occorre esplicitare nel ricorso quale fatto sia stato omesso e perché sia decisivo.
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