Cassazione Civile, Ordinanza n. 32840/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio promosso da una lavoratrice domestica per ottenere differenze retributive maturate per attività svolta alle dipendenze di un soggetto deceduto, in misura di 30 ore settimanali. La Corte d'appello ha confermato la condanna dell'erede convenuto, qualificato come erede del datore di lavoro, al pagamento delle somme accertate, rilevando anche che altri eredi avevano conciliato e che l'accettazione con beneficio di inventario non impediva l'azione di cognizione ma solo l'esecuzione. In cassazione l'erede ha proposto quattro motivi: ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per mancata evocazione dell'amministratore di sostegno del de cuius e per erronea valutazione di una testimonianza; ha sostenuto che la condanna avrebbe dovuto riguardare tutti gli eredi; ha lamentato erronea interpretazione della prova testimoniale; ha infine censurato la mancata pronuncia su una richiesta di astensione e su una richiesta di trasmissione degli atti alla Procura per asserito omesso soccorso della lavoratrice. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, per indebita richiesta di rivalutazione del merito e perché alcune censure erano rivolte contro la sentenza di primo grado, oltre a essere precluse dal limite della doppia conforme.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che i primi due motivi non rispettavano gli oneri di specificità e autosufficienza ex artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., poiché non trascrivevano gli atti richiamati né indicavano dove e quando fossero stati prodotti nei gradi di merito; inoltre tendevano a una rivalutazione dei fatti e delle prove. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione della deposizione testimoniale, attività riservata al giudice di merito. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile sia perché diretto contro la sentenza di primo grado e non contro quella di appello, sia perché formulato ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. nonostante la presenza di una doppia conforme. Nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di difese della parte intimata; è stata inoltre applicata la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. e disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Consente la definizione accelerata e, nel caso concreto, la motivazione conforme alla proposta è stata valorizzata anche ai fini della sanzione per abuso del processo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda, non essendo sufficiente un richiamo generico.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'onere di deposito degli atti e documenti richiamati richiede una puntuale individuazione della loro fase di produzione o formazione nel giudizio di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; le censure devono investire specifiche violazioni di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato solo come categoria di nullità, ma nel caso concreto le doglianze risultano comunque inammissibili per difetto di specificità e perché rivolte alla decisione di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è di appello ed è resa in presenza di doppia conforme.
La conformità della decisione alla proposta accelerata è stata ritenuta sufficiente a integrare l'abuso del processo sanzionabile con condanna alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'ulteriore contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta l'onere di specificità e autosufficienza: gli atti e i documenti richiamati devono essere riportati almeno nelle parti essenziali e localizzati nel fascicolo di merito.
- La richiesta di una nuova valutazione delle prove o di un diverso coordinamento degli elementi istruttori non è ammessa in sede di legittimità, perché appartiene al giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile avverso la sentenza di appello quando ricorre una decisione conforme a quella di primo grado, cioè la c.d. doppia conforme.
- Le censure in cassazione devono investire la sentenza impugnata e non direttamente la decisione di primo grado, altrimenti risultano inammissibili.
- La conformità dell'ordinanza alla proposta di definizione accelerata può integrare, secondo la Corte, un'ipotesi tipizzata di abuso del processo sanzionabile ex art. 96, comma 4, c.p.c.
- In tema di rapporti di lavoro del de cuius, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non impedisce l'azione di cognizione del creditore, ma incide sul solo piano dell'esecuzione forzata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32727/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32729/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32730/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32734/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32736/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32837/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →