Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33247/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 dicembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per plurimi delitti di furto, consumati o tentati. Dal testo risulta che il ricorso riproponeva una questione relativa alla recidiva qualificata. La Corte di merito aveva ritenuto sussistente tale recidiva sulla base dell'intero excursus criminoso dell'imputato, considerando i nuovi delitti come ulteriore espressione di una capacità a delinquere mai sopita. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo meramente reiterativo di una censura alla quale la Corte territoriale aveva già fornito risposta adeguata e congrua, nell'ambito dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata, da leggere unitariamente con quella di primo grado, aveva adeguatamente motivato sia la valutazione probatoria sia la qualificazione giuridica dei fatti. È stata confermata la valutazione della recidiva qualificata fondata sull'intero percorso criminoso e sulla ritenuta persistente capacità a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva qualificata è stata ritenuta sussistente sulla base dell'intero excursus criminoso e della valutazione del nuovo delitto quale espressione di una capacità a delinquere non sopita.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma destinata alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare una questione già esaminata e adeguatamente risolta dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • Le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette unitariamente quando seguono un analogo iter logico-argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria, purché il percorso motivazionale complessivo risulti adeguato.
  • La recidiva qualificata può essere ritenuta sussistente attraverso la valutazione complessiva dell'excursus criminoso, quando il nuovo delitto sia considerato ulteriore manifestazione di una capacità a delinquere mai sopita.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.