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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35712/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre soggetti sono stati condannati dal Tribunale a euro 2.000 di ammenda ciascuno, con pena sospesa, per la contravvenzione di gestione illecita di rifiuti. La difesa ha proposto un atto denominato appello contro la sentenza del Tribunale di Vasto del 20 settembre 2024. Poiché la decisione era inappellabile, l'impugnazione è stata convertita in ricorso per cassazione. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso era stato sottoscritto e proposto da un difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. I ricorrenti non avevano quindi dedotto motivi esaminabili nel merito, poiché il vizio era di natura processuale e attinente alla legittimazione del difensore a proporre ricorso in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che l'originario appello, convertito in ricorso per cassazione perché la sentenza era inappellabile, era stato proposto da un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; richiamando la giurisprudenza di legittimità e l'art. 613 c.p.p., ha ritenuto che tale difetto determini l'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado per gestione illecita di rifiuti

  • art. 613 c.p.p.

    la sottoscrizione o proposizione del ricorso per cassazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 133 c.p.p.

    non citato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto o sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
  • Se la sentenza impugnata è inappellabile e l'atto viene convertito in ricorso per cassazione, devono comunque essere rispettati i requisiti di legittimazione tecnica propri del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGestione rifiuti
RamiProcesso penaleReati ambientali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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