Cassazione Penale, Sentenza n. 23627/2022 del 16/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) dedotta violazione di legge e travisamento degli elementi probatori con riferimento al capo K (spaccio/detenzione di stupefacenti), lamentando valutazione basata solo su intercettazioni e riconoscimenti fotografici senza riscontri esterni; 2) dedotta violazione di legge e travisamento degli elementi probatori per i capi M e N (aggressione), contestando l'uso delle dichiarazioni della persona offesa non sentita in dibattimento e l'inesistenza di sufficiente identificazione dalle riprese video; 3) censura della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della congruità della pena (anche con riferimento all'art. 628 c.p. e all'epoca dei fatti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancata specificità dei motivi e per aver in sostanza chiesto una rivalutazione del merito. È richiamata la «doppia conforme» (sentenza di appello conforme al primo grado) e la giurisprudenza che esclude la rivalutazione probatoria in sede di legittimità. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo logico e congruo l'attribuzione delle condotte all'imputato, valorizzando utenze telefoniche, riscontri investigativi, riconoscimenti fotografici confermati e, quanto ai capi M ed N, l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali ex art. 512 c.p.p. per l'imprevedibilità della mancata audizione. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e ha ritenuto infondate le doglianze sulla sua quantificazione. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha inflitto una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 173 d.a. cod. proc. pen.
richiama i limiti della rappresentazione dei motivi in cassazione e il vincolo a riportare i motivi nei limiti necessari per la motivazione
norma citata nella contestazione sull'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali; la Corte ha ritenuto che non vi fosse illegittimità nell'uso delle stesse nel caso concreto
consentita acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali quando la presenza della persona offesa in dibattimento sia imprevedibilmente impossibile; applicata dalla Corte per giustificare l'uso delle dichiarazioni della persona offesa
art. 111, comma 4, Costituzione
art. 111, comma 4, della Costituzione
richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al contraddittorio; la Corte ha verificato che non sussisteva violazione perché l'assenza della persona offesa non è stata dovuta a scelta volontaria e le garanzie procedurali erano rispettate
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
richiama il vizio di inammissibilità per mancanza di specificità del motivo di ricorso; usato per valutare l'assenza di correlazione tra censure e motivazione impugnata
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
norma relativa ai vizi di motivazione contestabili in cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili poiché rappresentavano una nuova valutazione del merito
prevista la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa; applicata qui con la condanna a euro 3.000
artt. 132 e 133 cod. pen.
richiamati in tema di determinazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalità nella graduazione della pena nel rispetto dei criteri previsti da tali norme
norma del codice penale richiamata in relazione al delitto contestato (furto/rapina): la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del fatto e della pena in rapporto all'epoca del reato
d.l. n. 137/2020, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
norma richiamata per la forma della requisitoria scritta del Procuratore generale; il PM ha chiesto il rigetto del ricorso
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né riconsidera le prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione del merito sono generalmente inammissibili
- La mancanza di specificità e il mancato confronto puntuale con la motivazione impugnata rendono il ricorso inammissibile per difetto di specificità (art. 591 c.p.p.)
- Quando l'appello conferma la motivazione del primo grado si forma una "doppia conforme": ciò rafforza la tenuta della valutazione di responsabilità in sede di legittimità
- I riconoscimenti fotografici effettuati nelle indagini possono essere utilizzati se il testimone conferma di averli fatti, anche se non può ripetere il riconoscimento in aula per il decorso del tempo
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere ammesse ex art. 512 c.p.p. se l'assenza del dichiarante in dibattimento era imprevedibile e se sussistono adeguate garanzie di verifica della credibilità
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non per vizio logico o arbitrario
- In caso di ricorso manifestamente generico o finalizzato a riesaminare le prove, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie per colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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