Cassazione Civile, Ordinanza n. 36865/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha condiviso la proposta del relatore, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, poiché le intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (ente di riscossione)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di opposizione all'esecuzione. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte opponente perché ritenuto tardivo: nella sentenza impugnata si leggeva che la decisione di primo grado era stata depositata l'1 luglio 2020 e che, non operando la sospensione feriale, il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. sarebbe scaduto il 2 gennaio 2020; l'appello risultava notificato il 3 gennaio 2020. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 155 e 327 c.p.c., sostenendo che il 2 gennaio 2020 cadeva di sabato e che, quindi, il termine sarebbe slittato al primo giorno feriale successivo, rendendo tempestiva l'impugnazione. La Corte rileva però che sia la sentenza di merito sia il ricorso contenevano un evidente errore materiale nella data del deposito della sentenza di primo grado, che era in realtà l'1 luglio 2019; di conseguenza il termine scadeva il 2 gennaio 2020, che cadeva di giovedì, senza possibilità di proroga al giorno seguente.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
è richiamato il procedimento camerale con proposta del relatore, poi condivisa dal collegio.
artt. 155 e 327 cod. proc. civ.
la parte ricorrente lo invocava per sostenere lo slittamento del termine se la scadenza cade di sabato; la Corte esclude la proroga perché, correttamente individuata la scadenza al 2 gennaio 2020, quel giorno non cadeva di sabato.
termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza di primo grado; nel caso concreto, corretta la data di deposito al 1 luglio 2019, l'appello notificato il 3 gennaio 2020 era tardivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
serve come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore materiale evidente nella indicazione della data di deposito di una sentenza non può essere valorizzato per ricostruire in modo erroneo il dies a quo o il dies ad quem del termine di impugnazione, quando dagli altri atti e dal contesto processuale risulti la data corretta.
- Il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. va calcolato sulla base della effettiva data di deposito della decisione impugnata; se la scadenza cade in un giorno feriale, non opera alcuno slittamento ex art. 155 c.p.c.
- La proroga del termine al primo giorno non festivo successivo opera solo quando la scadenza cada in un giorno previsto dalla norma come non lavorativo o festivo; non è applicabile per il solo fatto che la parte abbia erroneamente individuato una diversa data di scadenza.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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