Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43617/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per lesioni personali gravi (artt. 582 e 583 c.p.) in relazione a fatti derivanti da un diverbio per circolazione stradale: il ricorrente contestava la sussistenza del dolo (sostenendo di essersi dato alla fuga per timore di aggressione), invocava la legittima difesa o la legittima difesa putativa (art. 530, comma 3 c.p.p.), prospettava un eccesso colposo riconducibile all'art. 590 c.p. e censurava la valutazione delle attenuanti e della quantificazione della pena (artt. 62-bis e 133 c.p.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In motivazione: primo motivo manifestamente infondato perché la Corte di merito ha spiegato che l'accelerazione volontaria dell'imputato, dopo che la vittima si era aggrappata all'auto, dimostra la volontarietà delle lesioni e che la fuga non esclude il dolo; il motivo sulla legittima difesa è inammissibile perché propone una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità e i presupposti della scriminante non emergono dagli atti; l'ipotesi di eccesso colposo è manifestamente infondata per assenza degli elementi richiesti; le censure sulla quantificazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze sono inammissibili o infondate, atteso il potere discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma che disciplina le lesioni personali gravi; utilizzata per qualificare il fatto oggetto di condanna

  • art. 583 cod. pen.

    Ulteriore richiamo alla fattispecie aggravata delle lesioni personali contestate

  • art. 530, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla valutazione delle scriminanti in appello; la Corte ha osservato che la difesa chiedeva una diversa ricostruzione dei fatti non valutabile in Cassazione

  • art. 55 cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa come causa di giustificazione; la Corte ha ritenuto che i presupposti invocati non risultassero dagli atti e che la ricostruzione difensiva richiederebbe una rivalutazione probatoria

  • art. 590 cod. pen.

    Norma relativa all'eccesso colposo invocata dal ricorrente; la Cassazione ha ritenuto che mancassero elementi per ricondurre il fatto a tale fattispecie

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche; la Corte di merito ha esercitato il giudizio di bilanciamento tra circostanze, ritenuto congruamente motivato dalla Cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze; la Cassazione ha confermato la discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la sanzione di 3.000 euro

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale dei fatti: i motivi che richiedono una diversa ricostruzione probatoria risultano inammissibili
  • La fuga non esclude automaticamente il dolo: se la condotta volontaria ha la finalità di garantirsi la fuga e provoca l'evento, può sussistere la volontarietà delle lesioni
  • Per far valere la legittima difesa (anche putativa) occorre dimostrare l'esistenza simultanea e documentabile del pericolo attuale, dell'inevitabilità dell'azione e della proporzionalità della reazione; l'assenza di tali elementi porta al rigetto della scriminante
  • L'ipotesi di eccesso colposo richiede elementi che attestino la responsabilità per colpa e la sproporzione imputabile all'agente; senza tali elementi la riqualificazione non è possibile
  • La valutazione delle attenuanti e la determinazione della pena sono di discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di motivazione mancante, contraddittoria o arbitraria
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.