Cassazione Penale, Sentenza n. 43617/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per lesioni personali gravi (artt. 582 e 583 c.p.) in relazione a fatti derivanti da un diverbio per circolazione stradale: il ricorrente contestava la sussistenza del dolo (sostenendo di essersi dato alla fuga per timore di aggressione), invocava la legittima difesa o la legittima difesa putativa (art. 530, comma 3 c.p.p.), prospettava un eccesso colposo riconducibile all'art. 590 c.p. e censurava la valutazione delle attenuanti e della quantificazione della pena (artt. 62-bis e 133 c.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In motivazione: primo motivo manifestamente infondato perché la Corte di merito ha spiegato che l'accelerazione volontaria dell'imputato, dopo che la vittima si era aggrappata all'auto, dimostra la volontarietà delle lesioni e che la fuga non esclude il dolo; il motivo sulla legittima difesa è inammissibile perché propone una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità e i presupposti della scriminante non emergono dagli atti; l'ipotesi di eccesso colposo è manifestamente infondata per assenza degli elementi richiesti; le censure sulla quantificazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze sono inammissibili o infondate, atteso il potere discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina le lesioni personali gravi; utilizzata per qualificare il fatto oggetto di condanna
Ulteriore richiamo alla fattispecie aggravata delle lesioni personali contestate
art. 530, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla valutazione delle scriminanti in appello; la Corte ha osservato che la difesa chiedeva una diversa ricostruzione dei fatti non valutabile in Cassazione
Norma richiamata dalla difesa come causa di giustificazione; la Corte ha ritenuto che i presupposti invocati non risultassero dagli atti e che la ricostruzione difensiva richiederebbe una rivalutazione probatoria
Norma relativa all'eccesso colposo invocata dal ricorrente; la Cassazione ha ritenuto che mancassero elementi per ricondurre il fatto a tale fattispecie
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte di merito ha esercitato il giudizio di bilanciamento tra circostanze, ritenuto congruamente motivato dalla Cassazione
Principi per la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze; la Cassazione ha confermato la discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione
Norma che dispone la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la sanzione di 3.000 euro
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale dei fatti: i motivi che richiedono una diversa ricostruzione probatoria risultano inammissibili
- La fuga non esclude automaticamente il dolo: se la condotta volontaria ha la finalità di garantirsi la fuga e provoca l'evento, può sussistere la volontarietà delle lesioni
- Per far valere la legittima difesa (anche putativa) occorre dimostrare l'esistenza simultanea e documentabile del pericolo attuale, dell'inevitabilità dell'azione e della proporzionalità della reazione; l'assenza di tali elementi porta al rigetto della scriminante
- L'ipotesi di eccesso colposo richiede elementi che attestino la responsabilità per colpa e la sproporzione imputabile all'agente; senza tali elementi la riqualificazione non è possibile
- La valutazione delle attenuanti e la determinazione della pena sono di discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di motivazione mancante, contraddittoria o arbitraria
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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