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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26399/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce dalla revoca dell'incarico di commissario giudiziale in una procedura di concordato preventivo disposta dal tribunale di Roma. Il professionista revocato ha proposto reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto di revoca; la Corte d'appello ha dichiarato il reclamo improcedibile ritenendo che il reclamo dovesse essere notificato alla società in concordato e ai creditori controinteressati, soggetti individuati come portatori di un interesse contrario all'impugnazione. Avverso il decreto della Corte d'appello il professionista ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex artt. 360 c.p.c. e 111, co. 7, Cost., affidato a quattro motivi, deducendo vizi del decreto di revoca già sollevati in reclamo e rimasti assorbiti. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso per cassazione non era stato notificato ad alcuno, con conseguente difetto di instaurazione del contraddittorio, e ha ritenuto che la notificazione sia requisito ordinario di ammissibilità del ricorso anche nei procedimenti camerali e in quelli con pluralità di parti, salvo i casi di procedimento unilaterale senza soggetti portatori di un interesse diverso da quello del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non notificato ad alcuno, rilevando il difetto di contraddittorio. Ha richiamato i precedenti secondo cui la notificazione è requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, anche nei procedimenti in camera di consiglio e in presenza di pluralità di parti, salvo che non esista un soggetto portatore di interesse diverso da quello del ricorrente. Ha inoltre ritenuto che, nella fattispecie di revoca del commissario giudiziale, il contraddittorio dovesse essere instaurato con la società in concordato, con i creditori e, secondo la Corte, anche con i nuovi commissari nominati in sostituzione. Nessuna statuizione sulle spese per assenza di parti intimate. È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    reclamo ex art. 26 l.fall.

    prevede la notificazione del reclamo al curatore e ai controinteressati; nella fattispecie della revoca del commissario giudiziale impone l'integrazione del contraddittorio con i soggetti portatori di interesse contrario alla revoca.

  • art. 165, comma 2, l.fall.

    richiama l'art. 37 l.fall. e, tramite questo, l'art. 26 l.fall. per la revoca del commissario giudiziale.

  • art. 37 l.fall.

    è il referente normativo che collega la disciplina della revoca del commissario giudiziale al regime di reclamo ex art. 26 l.fall.; tutela l'interesse al corretto svolgimento e buon esito della procedura concorsuale.

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come base del ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    indicato come fondamento del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e per il procedimento camerale.

  • art. 150 c.p.c.

    richiamato quale modalità ipotizzata di notificazione per pubblici proclami ai creditori.

  • art. 26, par. 1, lett. d), direttiva (UE) 2019/1023

    richiamato per affermare la necessità del coinvolgimento del debitore e dei creditori nella scelta e sostituzione del professionista, anche per evitare conflitti di interessi.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per cassazione è requisito ordinario di ammissibilità: senza notifica non si instaura il rapporto processuale e il ricorso è inammissibile.
  • Il requisito della notificazione opera anche nei procedimenti camerali e nei procedimenti con pluralità di parti; è escluso solo quando il procedimento sia del tutto unilaterale e non esista alcun soggetto portatore di un interesse diverso da quello del ricorrente.
  • Quando l'impugnazione riguarda la revoca di un soggetto nominato nell'ambito di una procedura concorsuale, il contraddittorio va instaurato con tutti i soggetti controinteressati individuabili in base alla disciplina applicabile, non essendo sufficiente la sola posizione del ricorrente.
  • L'interesse pubblicistico al regolare svolgimento della procedura concorsuale può giustificare l'individuazione di più contraddittori necessari, tra cui il debitore e i creditori, oltre agli eventuali soggetti che subirebbero effetti pregiudizievoli dall'accoglimento dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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