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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33954/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da una causa avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione, decisa dalla Corte d'Appello di Trieste con sentenza n. 446/2022. La parte soccombente in appello ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità o erroneità della sentenza per asserita violazione degli artt. 115 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e in subordine omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; con il secondo motivo ha dedotto nullità o erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in relazione all'art. 91 c.p.c., errata applicazione del principio di soccombenza sulle spese. La controparte ha resistito con controricorso e ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevando che nel fascicolo non risultava depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, nonostante il ricorrente avesse dichiarato che la sentenza era stata notificata. La Corte ha escluso che potesse operare l'eccezione elaborata dalla giurisprudenza quando la copia notificata sia stata prodotta da altra parte o sia presente nel fascicolo d'ufficio, poiché nel caso concreto l'atto non risultava né dal controricorrente né dal fascicolo d'ufficio. Ha anche escluso l'applicabilità dell'ulteriore temperamento giurisprudenziale relativo al caso in cui tra pubblicazione e notificazione del ricorso intercorra un termine inferiore a quello breve, poiché qui la notificazione del ricorso è avvenuta oltre il termine breve. L'improcedibilità ha assorbito l'esame dei motivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    "la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta"

    il deposito materiale di tale copia, unitamente al ricorso e nel termine previsto, è richiesto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    il deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità/erroneità della sentenza, ma l'esame del motivo è stato assorbito dall'improcedibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo non è stato esaminato per improcedibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per nullità della sentenza, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla censura sulle spese, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    disciplinava la proposta di definizione accelerata e la richiesta di decisione; la Corte richiama inoltre l'ultimo comma per escludere la condanna ex art. 96 c.p.c. per mancata definizione conforme alla proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata poiché il giudizio non è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, quando la notificazione sia avvenuta, determina l'improcedibilità del ricorso se l'atto non risulti depositato né dalla controparte né nel fascicolo d'ufficio.
  • L'onere di deposito ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. ha natura formale e non è superato dalla sola dichiarazione della parte ricorrente circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata.
  • L'eccezione giurisprudenziale che consente la procedibilità non opera se la copia notificata non sia comunque presente negli atti del giudizio di legittimità o nel fascicolo d'ufficio.
  • Il temperamento che esonera dal deposito della copia notificata quando il ricorso sia proposto prima della scadenza del termine breve non si applica se, nel caso concreto, il ricorso è stato notificato oltre tale termine.
  • L'improcedibilità del ricorso assorbe l'esame di tutti i motivi di impugnazione e comporta la condanna alle spese, oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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