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Sentenza

Sentenza del 05/08/2024 n. 22072 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

SIAS aveva chiesto il rimborso di somme confiscate nell’ambito di un procedimento penale a carico del legale rappresentante, relative a imposte degli anni 2008 e 2009. Sosteneva che la confisca determinasse una duplicazione d’imposta, poiché le riprese fiscali erano già state definite. Dopo il rigetto del ricorso contro il diniego di rimborso da parte della CTP di Milano, la CGT di secondo grado della Lombardia aveva dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria, ritenendo che la domanda fosse di ripetizione dell’indebito o di indebito arricchimento, e aveva comunque rigettato nel merito l’appello di SIAS. In cassazione SIAS ha dedotto, con tre motivi, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 59 della legge n. 69/2009 e dell’art. 37 c.p.c., contestando che la CGT2 avesse esaminato il merito dopo essersi dichiarata priva di giurisdizione e lamentando la mancata indicazione del giudice munito di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata indicazione del giudice competente, perché la CGT2 aveva individuato, almeno in motivazione, l’autorità giudiziaria ordinaria. Le ulteriori considerazioni sul merito erano ad abundantiam, successive alla dichiarazione di difetto di giurisdizione, e non sussisteva quindi un interesse a impugnarle; inoltre, la statuizione sulla giurisdizione non era stata impugnata ed era coperta da giudicato interno. SIAS è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate 10.700 euro di spese, oltre alle spese di prenotazione a debito. È stato inoltre dichiarato sussistente, ove dovuto, il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. La controversia aveva valore dichiarato di 423.308 euro.

Norme richiamate

  • Art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69

    In primo luogo, va evidenziato che la CGT2 ha indicato, sia pure solo in motivazione, il giudice dotato di giurisdizione nell'autorità giudiziaria ordinaria, con ciò adempiendo a quanto prescrive l' art. 59 della L. n. 69 del 2009

    La pronuncia sul difetto di giurisdizione deve individuare il giudice munito di giurisdizione; l’indicazione può essere contenuta anche nella motivazione, non necessariamente nel dispositivo.

  • Art. 37 del codice di procedura civile

    La disposizione è invocata da SIAS in relazione alla contestazione del difetto di giurisdizione, ma la Corte non ne offre un’interpretazione autonoma: rigetta o dichiara inammissibili le censure per le ragioni processuali indicate nella decisione.

  • Art. 360, primo comma, nn. 1 e 4, del codice di procedura civile

    È la base processuale indicata per i motivi di ricorso relativi alla giurisdizione e alla nullità della sentenza; la Corte non sviluppa una regola interpretativa autonoma su queste disposizioni.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, della L. n. 228 del 2012 , dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

    Quando un ricorso è rigettato, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, che disciplina l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando un giudice dichiara il difetto di giurisdizione, le successive valutazioni sul merito rese dopo essersi spogliato della potestas iudicandi sono normalmente argomentazioni ad abundantiam e non sono autonomamente impugnabili in assenza di un interesse concreto.
  • L’indicazione del giudice munito di giurisdizione richiesta dall’art. 59 della legge n. 69/2009 può risultare dalla motivazione della sentenza, anche se non compare nel dispositivo.
  • Se la statuizione sulla giurisdizione non viene impugnata, può formarsi su di essa il giudicato interno; non è quindi possibile rimetterla in discussione attraverso censure rivolte soltanto alle argomentazioni successive sul merito.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione comporta, ove ricorrano i presupposti di legge, il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, oltre alla possibile condanna alle spese.

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