Cassazione Penale, Sentenza n. 28238/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tassoni impugnava la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna (tribunale di Pescara, 11.3.2021) per tentativo di furto (artt. 56, 624, 625 n.7 c.p.), lamentando la violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del "danno di speciale tenuità" prevista dall'art. 62, n. 4) c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Il Collegio ha ritenuto irrilevante la questione della nuova procedibilità a querela per il reato (introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) in presenza di inammissibilità del ricorso; inoltre ha ritenuto che l'imputato non avesse fornito elementi di fatto concreti idonei a dimostrare che, anche in caso di consumazione, il danno patrimoniale avrebbe avuto rilevanza minima tale da giustificare l'applicazione dell'attenuante ex art. 62, n. 4) c.p. La Corte territoriale aveva motivato, in modo non specificamente contestato, rilevando anche l'effrazione del deflettore sinistro dell'autovettura come elemento non compatibile con la speciale tenuità del danno.
Norme richiamate
Norma sull'errore e sul tentativo: il reato è stato qualificato come tentativo e l'imputato è stato condannato in relazione al tentativo di furto
Norma sul furto: il fatto era ascritto come tentativo di furto; è richiamata anche la modifica (co. 3) che ha inciso sulla procedibilità a querela per talune ipotesi, questione ritenuta irrilevante dall'inammissibilità del ricorso
Richiama una circostanza aggravante prevista per specifiche modalità del furto; citata nella rubrica dell'imputazione originaria
Circostanza attenuante del cosiddetto "danno di speciale tenuità": la Corte ha affermato che la sua configurabilità richiede un giudizio complesso sulla globalità del danno criminale e non può fondarsi soltanto sul modesto valore materiale della cosa sottratta; l'imputato non ha fornito elementi fattuali specifici per dimostrare tale tenuità
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, co.1, lett. i) e art. 624, co. 3 c.p.)
Ha introdotto modifiche riguardanti la procedibilità di taluni reati (passando a querela); la Corte ha però ritenuto che l'inammissibilità del ricorso in Cassazione renda irrilevante la eventuale mancata proposizione della querela nei giudizi di legittimità
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (art. 6)
Richiamato per la decorrenza dell'applicazione delle modifiche normative citate; la Corte lo ha considerato nel quadro delle modifiche sulla procedibilità, senza però incidere sull'esito dell'inammissibilità
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, co. 8)
Norma richiamata in relazione alla modalità di trattazione orale dei ricorsi: il Procuratore ha depositato requisitoria scritta ai sensi della previsione che limita le udienze pubbliche orali ai ricorsi per i quali è stata richiesta tale modalità
d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (art. 16, co. 1) e legge di conversione n. 15 del 25/02/2022
Norme richiamate per la proroga/effetti procedurali relativi alle modalità di trattazione dei ricorsi; citate per motivare la procedura seguita in Cassazione
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a cagione dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente anche alla somma a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione un ricorso generico o privo di specificità sui profili di fatto e di diritto è dichiarato inammissibile: il ricorrente deve indicare con chiarezza i motivi di diritto e gli elementi di fatto rilevanti.
- Per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante del "danno di speciale tenuità" (art. 62, n. 4), c.p.) è necessario un giudizio complessivo sul danno criminale, non basato solo sul basso valore economico della cosa sottratta; il difensore deve indicare elementi concreti che dimostrino l'irrilevanza del danno nella sfera della persona offesa.
- La sola esiguità del valore del bene non basta: va valutata la modalità del fatto, le conseguenze sulla persona offesa e altri elementi fattuali; la relativa prova/invocazione è onere del ricorrente.
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, una norma rende il reato procedibile a querela, l'inammissibilità del ricorso impedisce di sollevare l'eventuale mancata proposizione della querela come motivo decisivo in Cassazione; la modifica procedurale non incide sull'inammissibilità del ricorso.
- Ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); cautela nella proposizione dell'impugnazione è quindi opportuna.
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