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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20721/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del GIP del 7/01/2021 che disponeva il sequestro preventivo (fino a € 191.476,00) nei confronti di Sorces S.r.l. e Sostera Group S.r.l. e, in subordine, nei confronti di Parma Giampietro. Il ricorrente deduceva: 1) nullità del decreto di sequestro per mancata valutazione autonoma del Gip (violazione art. 292 c.p.p. e motivazione per "relationem"); 2) travisamento della prova e erronea valutazione degli elementi relativi alla coscienza e volontà (art. 10-quater d.lgs. 74/2000 e norme penali citate), con contestazione del rilievo dato al prezzo di acquisto dei crediti (35% vs 80%) e richiamo alla propria denuncia-querela non considerata; 3) violazione del diritto di difesa / art. 6 CEDU e mancata allegazione al fascicolo di atti di polizia giudiziaria (artt. 358 e 291 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: la tecnica della motivazione per relationem è ammissibile se sussiste autonoma valutazione del giudice e nel caso il Tribunale aveva correttamente ritenuto che il Gip avesse svolto valutazione propria richiamando e trascrivendo parti significative dell'ordinanza cautelare e della richiesta del PM; le doglianze sul travisamento della prova sono ricadute nel merito della valutazione e non costituiscono violazione di legge idonea a fondare il ricorso in Cassazione; il profilo della mancata allegazione di atti non era stato rimesso al Tribunale del riesame (per cui il riesame non era tenuto a pronunciarsi su aspetti non dedotti) e quindi risulta inammissibile in questa sede. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese e pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sostanziale contestata (indebita compensazione di crediti). La Corte ha ritenuto sussistente il fumus del reato: l'inesistenza del credito è indice, salvo prova contraria, della coscienza e volontà di usare il credito per integrare l'illecito vantaggio fiscale.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che il Gip abbia adempiuto agli obblighi motivazionali anche mediante motivazione per relationem, purché emergano autonome valutazioni e sia possibile accesso al contenuto richiamato.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen. (richiamato nel ricorso)

    Citato dal ricorrente come limite alla motivazione per relationem; la Corte ha ricordato i requisiti che rendono legittima la motivazione per relationem.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato con riferimento alla responsabilità concorrente: la censura relativa a violazioni delle norme penali in combinato non è stata ritenuta idonea a fondare il ricorso per cassazione, essendo in larga parte censurazione di merito.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Richiamato nel contesto del travisamento della prova su più fattispecie; la Corte ha valutato che non emergono vizi di legge tali da inficiare la motivazione del riesame.

  • art. 13-bis, comma 3 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato in relazione ai profili sostanziali della responsabilità fiscale; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione circa la necessità di provare la consapevolezza della non utilizzabilità del credito.

  • art. 358 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla mancata allegazione di atti; la Corte ha osservato che il rilievo non era stato rimesso al Tribunale del riesame e pertanto non rilevante in questa sede di cassazione.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per l'onere del PM di presentare elementi a favore dell'indagato; la Corte ha ritenuto l'eccezione non rimessa al riesame e quindi inammissibile qui.

  • art. 6 CEDU

    Invocato in relazione al diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto la doglianza non fondata nella forma perché la questione non era stata adeguatamente proposta in sede di riesame.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi sul controllo di legittimità dei provvedimenti cautelari reali: la cassazione può essere fondata su errores iudicandi/procedendi o su vizi motivazionali radicali; qui tali condizioni non ricorrevano.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare le ipotesi di violazione di legge che giustificano la cassazione: il ricorrente non ha indicato vizi rientranti nelle lettere b) o c) dell'articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende data l'inammissibilità del ricorso non ascrivibile a colpa grave nella determinazione del motivo.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è ammessa se dal provvedimento risultano elementi che dimostrino un'effettiva e autonoma valutazione del giudice rispetto all'atto richiamato; non è di per sé nulla.
  • In sede di Cassazione i rilievi che consistono in una mera richiesta di riconsiderazione del merito (travisamento della prova non integrato da un vizio di diritto o da una motivazione radicalmente insufficiente) sono inammissibili.
  • L'inesistenza del credito utilizzato in compensazione è, di norma, un forte indizio della consapevolezza e volontà di utilizzare un credito fittizio (salvo prova contraria fornita dall'imputato).
  • Questioni procedurali o documentali non dedotte in sede di riesame possono non essere valutate dalla Cassazione: l'effetto devolutivo del riesame non impone al giudice di riesame di pronunciarsi su questioni non sollevate dall'impugnante.
  • Chi propone impugnazione in Cassazione rischia condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile; occorre pertanto valutare con attenzione la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di agire.

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