Cassazione Civile, Ordinanza n. 05868/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Teramo, un istituto di credito aveva promosso azione contro più convenuti per ottenere, in via principale, l’accertamento della nullità della trascrizione di alcuni atti di conferimento e di costituzione di diritti reali di godimento, con conseguente inefficacia di atti negoziali successivi, e in subordine la revocatoria ex art. 2901 c.c. di tali atti, ritenuti pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale in ragione della loro posteriorità rispetto al sorgere del credito. Uno dei convenuti ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che, per la parte revocatoria, la controversia dovesse essere attratta nella giurisdizione del giudice inglese ai sensi del Reg. UE n. 1215/2012, poiché egli aveva prestato fideiussione in favore di una società garantita in qualità di consumatore e, dunque, avrebbe potuto essere convenuto solo davanti al giudice dello Stato membro del proprio domicilio. La banca ha resistito, chiedendo l’affermazione della giurisdizione italiana. La Corte ha esaminato la qualifica di consumatore del fideiussore, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE: la qualità di consumatore non deriva automaticamente dal fatto che il debitore principale sia un professionista, ma va verificato se il garante abbia agito per scopi privati oppure in collegamento funzionale con l’attività professionale propria o della società garantita. Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte ha valorizzato una serie di elementi documentali che collegavano il garante alla società garantita e ad altre società operanti nello stesso ambito, ritenendo che la fideiussione fosse funzionale alla sua attività professionale e non a fini privati; pertanto ha escluso la sua qualità di consumatore e, conseguentemente, l’applicabilità del foro speciale invocato.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, ritenendo inapplicabile la disciplina consumeristica del Reg. UE n. 1215/2012 invocata dal ricorrente. Ha affermato che il fideiussore non poteva essere considerato consumatore, poiché la garanzia era strettamente funzionale alla sua attività professionale e ai collegamenti con la società garantita. La causa è stata quindi rimessa al Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso; la regolazione delle spese è stata demandata al giudice di merito.
Norme richiamate
norma che consente il regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente
richiamato come base dell’azione revocatoria proposta in via subordinata
Reg. UE n. 1215/2012, art. 18, par. 2
«L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore»
regola di competenza speciale per le controversie consumeristiche, ritenuta inapplicabile perché il fideiussore non è stato qualificato come consumatore
Reg. UE n. 1215/2012, art. 7, par. 1, lett. a)
«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio…»
richiamato come criterio generale alternativo rispetto al foro del consumatore
Direttiva 93/13/CEE, artt. 1, par. 1, e 2, lett. b)
la nozione di consumatore è interpretata alla luce della giurisprudenza UE; il fideiussore può rientrarvi solo se agisce per scopi estranei alla propria attività professionale e senza collegamenti funzionali con la società garantita
richiamato dal ricorrente per sostenere la persistente applicabilità del regolamento UE dopo la Brexit
artt. 17 ss. Reg. UE n. 1215/2012
invocati dal ricorrente come base del foro speciale del consumatore
menzionato con riferimento ai documenti prodotti in sede di legittimità
Massime di principio
- Ai fini della competenza/giurisdizione consumeristica, la qualità di consumatore del fideiussore non si presume per il solo fatto che il debito garantito sia di una società o di un soggetto professionale: occorre verificare se la garanzia sia stata prestata per scopi privati o nell’ambito dell’attività professionale del garante.
- La nozione di consumatore richiede un accertamento in concreto dei collegamenti funzionali tra il garante e la società garantita; indici quali partecipazioni sociali, cariche societarie, ruolo imprenditoriale o utilizzo della garanzia per rafforzare la posizione di mercato possono escludere la qualificazione consumeristica.
- La disciplina speciale del foro del consumatore, essendo eccezionale rispetto ai criteri generali di competenza/giurisdizione, non opera quando emerga uno stretto nesso tra il contratto di garanzia e l’attività professionale del fideiussore.
- Nel regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte può ricostruire i fatti rilevanti e valutare gli elementi documentali necessari per stabilire quale disciplina giurisdizionale sia applicabile.
- La giurisprudenza della Corte di giustizia UE sulla nozione di consumatore nei contratti di garanzia vincola l’interpretazione interna e impedisce automatismi fondati sulla sola qualità professionale del debitore principale.
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