Cassazione Civile, Ordinanza n. 10453/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice impiegata come maestra nella scuola dell'infanzia alle dipendenze di un Comune, che aveva chiesto il risarcimento del c.d. danno comunitario per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati per supplenze dal 22.3.2006 al 31.8.2015, oltre il limite complessivo di trentasei mesi. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo che, pur in presenza dell'abusiva successione di contratti, la lavoratrice avesse beneficiato di una seria e concreta chance di immissione in ruolo, desunta dai tempi delle procedure concorsuali e dalle possibilità di assorbimento del precariato, e che tale evenienza fosse sufficiente a escludere il risarcimento. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla abusiva reiterazione dei contratti a termine; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale travisato il principio secondo cui una mera chance astratta di stabilizzazione, essendo aleatoria, non è misura effettiva e proporzionata per sanzionare l'abuso; 3) violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, in relazione a diverse norme interne sul lavoro a termine nel pubblico impiego, per avere escluso il risarcimento pur a fronte dell'accertata abusiva reiterazione, facendo indebito affidamento su una possibilità solo astratta di stabilizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la censura di omessa pronuncia fosse infondata perché la questione dell'illegittimità del termine risultava logicamente presupposta nella sentenza impugnata. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la sola chance astratta di stabilizzazione non integra una misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l'abuso dei contratti a termine e per rimuoverne le conseguenze. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché riesamini i fatti e si pronunci anche sulle ulteriori eccezioni non definite, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione dell'illegittimità dell'apposizione del termine risultava già logicamente presupposta dalla decisione impugnata.
La Corte ha escluso che la decisione d'appello potesse fondarsi su una lettura corretta della prova e dell'orientamento giurisprudenziale, poiché la chance astratta di stabilizzazione è connotata da aleatorietà e non vale come misura riparatoria adeguata.
clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE
Richiede misure effettive, proporzionate e sufficientemente energiche per sanzionare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine; una mera possibilità astratta di stabilizzazione non è sufficiente.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
Richiamato come norma interna invocata dalla ricorrente in connessione con la disciplina dell'abuso del contratto a termine nel pubblico impiego.
Richiamato quale disposizione rilevante per la disciplina delle supplenze e del reclutamento del personale scolastico.
Richiamato come norma del pubblico impiego contrattualizzato relativa all'utilizzo del lavoro flessibile.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
Richiamato in relazione ai limiti e agli effetti della successione dei contratti a termine.
Massime di principio
- Nelle controversie sul pubblico impiego a termine, l'efficacia sanante o compensativa della stabilizzazione presuppone che l'assunzione in ruolo sia effettivamente avvenuta, non essendo sufficiente una mera possibilità astratta di accesso al ruolo.
- Per escludere il risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione dei contratti a termine non basta valorizzare una chance incerta o aleatoria di stabilizzazione: la misura sostitutiva deve essere concreta, effettiva e idonea a sanzionare l'abuso e a rimuoverne le conseguenze.
- La valutazione sulla idoneità della procedura di stabilizzazione deve presentare una stretta correlazione, soggettiva e oggettiva, tra abuso del contratto a termine e successiva immissione in ruolo, dovendo entrambe riferirsi al medesimo datore di lavoro pubblico e sussistere un rapporto di causa-effetto tra abuso e assunzione.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando la questione dedotta come pretermessa risulti comunque logicamente e testualmente presupposta dalla motivazione della sentenza impugnata.
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