Cassazione Civile, Ordinanza n. 11645/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione, da parte della Cassa previdenziale professionale, di un contributo di solidarietà sulla pensione spettante al pensionato, con conseguente trattenuta di somme ritenute indebitamente prelevate. In primo grado e poi in appello è stata dichiarata l'illegittimità del contributo e la Cassa è stata condannata a restituire le differenze. In cassazione la Cassa ha proposto cinque motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'unico motivo di appello relativo all'erronea applicazione della prescrizione decennale; con il secondo, terzo e quarto ha riproposto la medesima censura come violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché come omesso esame di un fatto decisivo; con il quinto, in subordine, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 e degli artt. 2948 n. 4 e 2946 c.c., anche in relazione all'art. 16 del Regolamento di Previdenza della Cassa, sostenendo che la Corte d'appello avesse comunque respinto l'eccezione di prescrizione decennale senza statuire sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza d'appello non conteneva alcuna pronuncia sull'unico motivo di gravame effettivamente proposto dalla Cassa, cioè la censura alla statuizione di primo grado sulla prescrizione quinquennale. Ha escluso che potesse parlarsi di rigetto implicito, perché la conferma della decisione di primo grado non era incompatibile con il motivo di appello omesso, trattandosi di un'eccezione preliminare di merito. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa o anche non diversa composizione secondo quanto indicato nel provvedimento, perché il rinvio è restitutorio, e il giudice di rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato per il deposito dell'ordinanza nel termine previsto all'esito dell'adunanza camerale
invocato come parametro della censura di omessa pronuncia
invocato insieme agli altri vizi motivazionali/processuali dedotti contro la sentenza d'appello
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, asseritamente violata
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
dedotto nel quinto motivo come norma violata in tema di prescrizione dei trattamenti previdenziali
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione quinquennale
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione decennale
art. 16 del Regolamento di Previdenza della Cassa
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diverso termine prescrizionale invocato
non citato espressamente nel testo, quindi non incluso
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sul solo motivo di appello effettivamente proposto integra nullità della sentenza, quando dal testo della decisione non emerga alcuna statuizione, neppure implicita, sul punto devoluto.
- Il rigetto implicito del motivo di gravame è configurabile solo se la domanda o eccezione non esaminata risulti logicamente incompatibile con l'impostazione della decisione; non basta la mera conferma della sentenza di primo grado.
- Se il giudice di merito omette di decidere su un'eccezione preliminare di merito devoluta con l'appello, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito per il nuovo esame della questione, assorbiti gli ulteriori motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11627/2025 del 03/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11630/2025 del 03/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11633/2025 del 03/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11636/2025 del 03/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11637/2025 del 03/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11638/2025 del 03/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →