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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25346/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Nel corso di una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di due indagati sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro preventivo denaro contante, monete, medaglie, orologi di pregio e gioielli, occultati sotto una soglia in marmo della scala di accesso all'appartamento. Agli indagati era contestato il delitto di ricettazione. Il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro ritenendo sussistente il fumus del reato sulla base delle modalità di occultamento dei beni, della sproporzione tra valore dei beni e capacità reddituale degli indagati e dei precedenti penali. Con i ricorsi per cassazione le difese hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 c.p.p. e 648 c.p., sostenendo che: non era stato individuato il delitto presupposto neppure nella sua tipologia; le modalità di occultamento erano ambigue e non univocamente indicanti la provenienza delittuosa; la disponibilità dei beni poteva derivare da causali alternative; il richiamo a precedenti risalenti e alla situazione reddituale era meramente congetturale; quanto al periculum in mora, mancava una concreta evidenza del rischio di dispersione o immissione in commercio dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, rilevando che il Tribunale del riesame non aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini del sequestro preventivo per ricettazione, il fumus non può essere desunto dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi leciti, in assenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza delittuosa. La motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta carente perché non individuava il delitto presupposto almeno nella sua tipologia, limitandosi a inferire in modo meramente assertivo che i beni dovessero provenire da attività delittuose. Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione richiede, ai fini del fumus cautelare, che sia almeno individuata la tipologia del delitto presupposto da cui deriverebbero i beni, non essendo sufficiente l'ingiustificato possesso o la sola sproporzione reddituale.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo può essere disposto solo in presenza di un fumus adeguatamente motivato del reato e di un periculum concreto; la motivazione non può essere meramente congetturale.

  • art. 324 c.p.p.

    In caso di annullamento del provvedimento del riesame, il rinvio va disposto al tribunale competente per nuovo giudizio.

  • art. 606 c.p.p.

    I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione a sostegno dell'impugnazione in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di sequestro preventivo finalizzato a prevenire la reiterazione o l'aggravamento del reato di ricettazione, il fumus non può essere fondato esclusivamente su occultamento anomalo dei beni, sproporzione economica e assenza di redditi leciti: occorrono elementi ulteriori che rendano plausibile la provenienza delittuosa.
  • Ai fini della configurabilità, in sede cautelare, dei reati che presuppongono un antecedente delittuoso, non è necessaria la ricostruzione completa del reato base, ma è necessario individuarne almeno la tipologia.
  • Una motivazione che si limiti ad affermare in modo apodittico che i beni devono provenire da attività delittuose, senza spiegare quale sia la possibile origine criminosa, è insufficiente e integra un vizio rilevante in cassazione.
  • La mera incapienza reddituale dell'indagato, anche se unita alla modalità di occultamento dei beni, non basta da sola a dimostrare il fumus della ricettazione se non è supportata da ulteriori indici convergenti.

Come è indicizzato

MaterieSequestroRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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