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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13922/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il titolare di una ditta individuale aveva proposto opposizione contro un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Ispettorato territoriale del lavoro gli aveva irrogato sanzioni amministrative complessivamente pari a euro 21.000 per una serie di illeciti. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Avverso tale decisione il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente sottoscritto e notificato all'Avvocatura dello Stato. La questione definita dalla Corte di cassazione non riguarda quindi il merito dei motivi di ricorso, ma la validità della rinuncia e le conseguenze processuali e economiche della stessa.

La decisione

La Corte ha ritenuto la rinuncia al ricorso regolare e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, poiché quest'ultimo non aveva aderito alla rinuncia. La Corte ha invece escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, osservando che tale disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se regolare, determina l'estinzione del giudizio di legittimità; in mancanza di adesione della controparte, le spese restano a carico della parte che ha dato causa al giudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Il raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso analogicamente ai casi di estinzione per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia formalmente regolare e ritualmente notificata, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Se la controparte non aderisce alla rinuncia, le spese del giudizio di cassazione possono essere poste a carico del rinunciante, quale parte che ha dato causa al processo.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato è di stretta interpretazione e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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