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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44255/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Simone impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di droga (artt. 73 e 74 DPR 309/1990). Contestava: 1) l'esclusione della qualificazione dei singoli episodi come "fatti di lieve entità" ex art. 73, comma 5; 2) la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo (capo 1), sostenendo che si trattava di episodi sporadici e non di un'organizzazione verticale guidata dalla Fustolo; 3) la mancata riqualificazione, ai sensi dell'art. 74, comma 6, in associazione finalizzata a fatti di lieve entità; 4) l'insussistenza delle esigenze cautelari, essendo cessati i rapporti tra l'indagato e la Fustolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che: i giudici di merito hanno fornito motivazione adeguata e coerente sui gravi indizi; le intercettazioni e gli accertamenti dimostravano il ruolo stabile e continuativo del ricorrente nello spaccio per conto dei coniugi Ausiello e Fustolo (uso di esercizio commerciale come base, detenzione di ingenti quantitativi da parte dei capi, telefoni dedicati, ripartizione dei compiti e dei proventi); la qualificazione come reato non di lieve entità era correttamente motivata tenendo conto della continuità, dei quantitativi trattati dal gruppo e della base organizzativa; la Corte non poteva riesaminare i fatti e le valutazioni di merito se la motivazione è congrua; il motivo sulla cessazione delle esigenze cautelari era generico e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che consente il riesame dei provvedimenti cautelari davanti al Tribunale; qui richiamata come base procedurale per l'ordinanza impugnata

  • art. 73 DPR 309/1990

    La fattispecie del "fatto di lieve entità" richiede valutazione complessiva (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza). Nel caso la Corte ha ritenuto che, malgrado le singole cessioni fossero spesso di piccole dosi, la continuità, il possesso di scorte e l'organizzazione del gruppo escludevano la lieve entità

  • art. 74 DPR 309/1990

    La riqualificazione in "associazione per commettere solo fatti di lieve entità" è possibile solo se l'attività del sodalizio è esclusivamente diretta a fatti di lieve entità e la sua struttura operativa è incompatibile con reati di maggiore gravità. La Corte ha ritenuto che ciò non ricorresse per il gruppo in esame

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa connessa al titolo del reato associativo; viene richiamata come elemento nel giudizio cautelare ma non prescindente dalla valutazione degli indizi

  • art. 618 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la rimessione invocata dal ricorrente

  • art. 23, commi 8 e 9 del DL 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020) e art. 7 DL 23/7/2021, n. 105

    Richiamate per motivare la modalità di trattazione del procedimento (udienza in camera di consiglio con modalità telematiche o speciali) durante il periodo emergenziale

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: verifica la congruenza logico-giuridica della motivazione e la sussistenza di gravi indizi, ma non può riesaminare ex novo la valutazione delle prove o sostituirsi al giudice del merito quando la motivazione è completa e non illogica
  • Per riconoscere il "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, è necessaria una valutazione complessiva che consideri quantità, qualità, modalità, continuità e il ruolo dell'indagato nel contesto organizzativo: anche cessioni di piccole dosi possono rientrare in attività non di lieve entità se collegate a una struttura di rifornimento e vendita continuativa
  • L'art. 74, comma 6 (associazione per fatti di lieve entità) opera solo quando l'attività del gruppo sia sistematicamente limitata a reati di lieve entità e la struttura operativa sia incompatibile con reati di maggiore gravità; la presenza di scorte, ruoli prefissati, base operativa o rifornimenti consistenti orienta verso la qualificazione più grave
  • Gli elementi tipicamente valutati per misure cautelari nei reati di droga includono: ruolo e continuità dell'attività dell'indagato, esistenza di riserve di droga, uso di locali/attività come base, telefoni/schede dedicate, ripartizione dei compiti, dichiarazioni di collaboratori o acquirenti e minacce per recupero crediti
  • Le censure difensive devono essere specifiche: motivi vaghi o generici sono inammissibili; la difesa deve indicare chiaramente quali passaggi motivazionali si criticano e su quali elementi si basa la censura
  • Se si contesta la qualificazione giuridica (es. lieve entità o riqualificazione associativa), è essenziale produrre o indicare elementi concreti e comparativi (quantitativi e modus operandi) che possano far emergere un evidente errore di valutazione, altrimenti il controllo di legittimità non può riformare la decisione di merito

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