Cassazione Penale, Sentenza n. 44255/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Simone impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di droga (artt. 73 e 74 DPR 309/1990). Contestava: 1) l'esclusione della qualificazione dei singoli episodi come "fatti di lieve entità" ex art. 73, comma 5; 2) la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo (capo 1), sostenendo che si trattava di episodi sporadici e non di un'organizzazione verticale guidata dalla Fustolo; 3) la mancata riqualificazione, ai sensi dell'art. 74, comma 6, in associazione finalizzata a fatti di lieve entità; 4) l'insussistenza delle esigenze cautelari, essendo cessati i rapporti tra l'indagato e la Fustolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che: i giudici di merito hanno fornito motivazione adeguata e coerente sui gravi indizi; le intercettazioni e gli accertamenti dimostravano il ruolo stabile e continuativo del ricorrente nello spaccio per conto dei coniugi Ausiello e Fustolo (uso di esercizio commerciale come base, detenzione di ingenti quantitativi da parte dei capi, telefoni dedicati, ripartizione dei compiti e dei proventi); la qualificazione come reato non di lieve entità era correttamente motivata tenendo conto della continuità, dei quantitativi trattati dal gruppo e della base organizzativa; la Corte non poteva riesaminare i fatti e le valutazioni di merito se la motivazione è congrua; il motivo sulla cessazione delle esigenze cautelari era generico e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che consente il riesame dei provvedimenti cautelari davanti al Tribunale; qui richiamata come base procedurale per l'ordinanza impugnata
La fattispecie del "fatto di lieve entità" richiede valutazione complessiva (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza). Nel caso la Corte ha ritenuto che, malgrado le singole cessioni fossero spesso di piccole dosi, la continuità, il possesso di scorte e l'organizzazione del gruppo escludevano la lieve entità
La riqualificazione in "associazione per commettere solo fatti di lieve entità" è possibile solo se l'attività del sodalizio è esclusivamente diretta a fatti di lieve entità e la sua struttura operativa è incompatibile con reati di maggiore gravità. La Corte ha ritenuto che ciò non ricorresse per il gruppo in esame
Presunzione relativa connessa al titolo del reato associativo; viene richiamata come elemento nel giudizio cautelare ma non prescindente dalla valutazione degli indizi
Norma che disciplina la rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la rimessione invocata dal ricorrente
art. 23, commi 8 e 9 del DL 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020) e art. 7 DL 23/7/2021, n. 105
Richiamate per motivare la modalità di trattazione del procedimento (udienza in camera di consiglio con modalità telematiche o speciali) durante il periodo emergenziale
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: verifica la congruenza logico-giuridica della motivazione e la sussistenza di gravi indizi, ma non può riesaminare ex novo la valutazione delle prove o sostituirsi al giudice del merito quando la motivazione è completa e non illogica
- Per riconoscere il "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, è necessaria una valutazione complessiva che consideri quantità, qualità, modalità, continuità e il ruolo dell'indagato nel contesto organizzativo: anche cessioni di piccole dosi possono rientrare in attività non di lieve entità se collegate a una struttura di rifornimento e vendita continuativa
- L'art. 74, comma 6 (associazione per fatti di lieve entità) opera solo quando l'attività del gruppo sia sistematicamente limitata a reati di lieve entità e la struttura operativa sia incompatibile con reati di maggiore gravità; la presenza di scorte, ruoli prefissati, base operativa o rifornimenti consistenti orienta verso la qualificazione più grave
- Gli elementi tipicamente valutati per misure cautelari nei reati di droga includono: ruolo e continuità dell'attività dell'indagato, esistenza di riserve di droga, uso di locali/attività come base, telefoni/schede dedicate, ripartizione dei compiti, dichiarazioni di collaboratori o acquirenti e minacce per recupero crediti
- Le censure difensive devono essere specifiche: motivi vaghi o generici sono inammissibili; la difesa deve indicare chiaramente quali passaggi motivazionali si criticano e su quali elementi si basa la censura
- Se si contesta la qualificazione giuridica (es. lieve entità o riqualificazione associativa), è essenziale produrre o indicare elementi concreti e comparativi (quantitativi e modus operandi) che possano far emergere un evidente errore di valutazione, altrimenti il controllo di legittimità non può riformare la decisione di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44016/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44017/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44018/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44019/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44020/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44021/2022 del 21/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →