Cassazione Civile, Ordinanza n. 03056/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del deposito di atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione intervenuto in cancelleria e, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata liquidata alcuna spesa, poiché le intimate non hanno svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La ricorrente aveva agito nei confronti della società assicuratrice del veicolo e della conducente per ottenere il riconoscimento della loro responsabilità per l'uccisione del gatto di sua proprietà, investito davanti alla sua abitazione da un'autovettura. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda perché ritenuta infondata e non provata; il Tribunale, investito dell'appello, lo aveva dichiarato inammissibile, confermando la decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi denunciando violazioni processuali relative alla disciplina delle notifiche e del rito decisorio, in particolare agli artt. 134, 156, 159, 281-sexies e 352 c.p.c., nonché all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 e all'art. 221, comma 4, l. n. 77/2020, sostenendo l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello e profili di lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Norme richiamate
richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore
la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione
richiamato nei motivi di ricorso per dedotta violazione processuale
richiamato nei motivi di ricorso per dedotta violazione processuale
richiamato nei motivi di ricorso per dedotta violazione processuale
art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina emergenziale del processo
art. 221, comma 4, l. n. 77/2020
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina emergenziale del processo
richiamato nei motivi di ricorso per la dedotta violazione delle forme decisorie
richiamato nei motivi di ricorso per la dedotta violazione delle regole del giudizio di appello
indicato come parametro del vizio processuale dedotto
Massime di principio
- La rinuncia validamente depositata al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- Quando il ricorso è estinto per rinuncia e le parti intimate non hanno svolto difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
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