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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02862/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito e ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., rilevando che non ricorrevano ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a una donna per un furto aggravato, con pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, c.p. La ricorrente deduceva due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 2) violazione di legge per eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’inadeguatezza del giudizio di bilanciamento. La Suprema Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, valorizzando i precedenti penali, l’abitualità della condotta, le modalità dell’azione, la fuga con la refurtiva mai restituita e la conseguente assenza di resipiscenza, nonché la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nella valutazione comparativa delle circostanze.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, quale reato oggetto di condanna confermata in appello

  • art. 625, n. 7, c.p.

    aggravante del furto contestata e posta a base della condanna

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle peculiarità concrete e può essere esclusa sulla base di elementi sintomatici di maggiore offensività e abitualità

  • art. 133 c.p.

    criterio di riferimento per la valutazione della gravità del fatto, del grado di colpevolezza e della personalità dell’imputato, rilevante sia per la tenuità del fatto sia per la commisurazione della pena

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi valorizzabili; il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1

    richiamato per affermare che la motivazione resa sulla tenuità del fatto resta congrua anche alla luce delle modifiche normative all’art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta automaticamente in base a un singolo indice favorevole, ma richiede una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, secondo i parametri dell’art. 133 c.p.
  • La motivazione sul diniego della particolare tenuità è sufficiente se indica gli elementi ritenuti decisivi e non si riduce a formule stereotipate; il controllo della Cassazione resta limitato a mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • La presenza di numerosi precedenti penali, l’abitualità della condotta e il comportamento successivo al reato possono legittimare il diniego dell’art. 131-bis c.p., poiché incidono sulla valutazione di offensività e sul bisogno di pena.
  • La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se arbitraria o manifestamente illogica.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere validamente motivato con l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato; dopo la riforma dell’art. 62-bis c.p. non basta il mero stato di incensuratezza.
  • Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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