Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05699/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti di opposizione avverso ordinanze-ingiunzione emesse dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Una società e il suo amministratore unico, coobbligato in solido, avevano impugnato le sanzioni davanti al Tribunale di Avezzano. Il Tribunale, con ordinanza del 21 febbraio 2025, ha dichiarato la propria incompetenza per materia ritenendo competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, ha fissato il termine per la riassunzione e ha condannato gli opponenti alle spese. La società ha proposto ricorso per regolamento di competenza sostenendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011 e dell'art. 22-bis della l. 689/1981, deducendo che l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione in materia di lavoro deve seguire il rito del lavoro e che il giudice ordinario avrebbe dovuto decidere senza declinare la competenza. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 409, 413 e 426 c.p.c., osservando che le controversie in materia di sanzioni amministrative non rientrano tra quelle devolute al giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c. e che, comunque, al più sarebbe stato necessario un mutamento del rito, non la declaratoria di incompetenza e la cancellazione dal ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto formalmente ammissibile il regolamento di competenza, applicando il criterio dell'apparenza in presenza di una dichiarazione espressa di incompetenza, con fissazione del termine per la riassunzione e condanna alle spese. Nel merito, però, ha accolto il ricorso perché la distinzione tra sezione lavoro e sezione ordinaria del medesimo Tribunale non integra una questione di competenza, ma attiene alla mera distribuzione interna degli affari giudiziari nello stesso ufficio. È stato quindi affermato che il Tribunale di Avezzano aveva erroneamente declinato la propria competenza per materia, poiché non si trattava di conflitto tra giudici diversi ma di riparto interno tra sezioni del medesimo Tribunale. La causa è stata rimessa al giudice del Tribunale di Avezzano che aveva emesso il provvedimento declinatorio; le spese del giudizio di legittimità sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    base del regolamento di competenza proposto contro il provvedimento del tribunale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio con ordinanza

  • art. 6 d.lgs. 150/2011

    invocato dalla ricorrente per sostenere il rito applicabile alle opposizioni previste dall'art. 22 l. 689/1981

  • art. 22-bis l. 689/1981

    richiamato come norma che attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione

  • art. 409 c.p.c.

    richiamato per escludere che le opposizioni a sanzioni amministrative rientrino tra le controversie di lavoro

  • art. 413 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla competenza territoriale del giudice del lavoro

  • art. 426 c.p.c.

    richiamato per sostenere che, in ipotesi di errato rito, dovrebbe disporsi il mutamento del rito e non la declaratoria di incompetenza

Massime di principio

  • La distinzione tra sezione lavoro e sezione ordinaria del medesimo Tribunale non integra una questione di competenza in senso tecnico, ma un problema di ripartizione interna degli affari giudiziari all'interno dello stesso ufficio.
  • Se il giudice del medesimo Tribunale dichiara formalmente la propria incompetenza, dispone la riassunzione e regola le spese, il provvedimento è impugnabile con regolamento di competenza secondo il criterio dell'apparenza.
  • Nelle controversie su opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia di lavoro, l'eventuale errata individuazione della sezione interna non consente di declinare la competenza per materia, dovendosi distinguere tra competenza del giudice e distribuzione interna delle cause.
  • Quando la questione riguarda solo la sezione interna del medesimo ufficio giudiziario, non opera un vero conflitto di competenza tra giudici diversi; il rimedio corretto non è la declinatoria di competenza ma la corretta assegnazione del fascicolo nel medesimo tribunale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.