Cassazione Civile, Ordinanza n. 05699/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti di opposizione avverso ordinanze-ingiunzione emesse dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Una società e il suo amministratore unico, coobbligato in solido, avevano impugnato le sanzioni davanti al Tribunale di Avezzano. Il Tribunale, con ordinanza del 21 febbraio 2025, ha dichiarato la propria incompetenza per materia ritenendo competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, ha fissato il termine per la riassunzione e ha condannato gli opponenti alle spese. La società ha proposto ricorso per regolamento di competenza sostenendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011 e dell'art. 22-bis della l. 689/1981, deducendo che l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione in materia di lavoro deve seguire il rito del lavoro e che il giudice ordinario avrebbe dovuto decidere senza declinare la competenza. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 409, 413 e 426 c.p.c., osservando che le controversie in materia di sanzioni amministrative non rientrano tra quelle devolute al giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c. e che, comunque, al più sarebbe stato necessario un mutamento del rito, non la declaratoria di incompetenza e la cancellazione dal ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto formalmente ammissibile il regolamento di competenza, applicando il criterio dell'apparenza in presenza di una dichiarazione espressa di incompetenza, con fissazione del termine per la riassunzione e condanna alle spese. Nel merito, però, ha accolto il ricorso perché la distinzione tra sezione lavoro e sezione ordinaria del medesimo Tribunale non integra una questione di competenza, ma attiene alla mera distribuzione interna degli affari giudiziari nello stesso ufficio. È stato quindi affermato che il Tribunale di Avezzano aveva erroneamente declinato la propria competenza per materia, poiché non si trattava di conflitto tra giudici diversi ma di riparto interno tra sezioni del medesimo Tribunale. La causa è stata rimessa al giudice del Tribunale di Avezzano che aveva emesso il provvedimento declinatorio; le spese del giudizio di legittimità sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
base del regolamento di competenza proposto contro il provvedimento del tribunale
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con ordinanza
invocato dalla ricorrente per sostenere il rito applicabile alle opposizioni previste dall'art. 22 l. 689/1981
richiamato come norma che attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria l'opposizione alle ordinanze-ingiunzione
richiamato per escludere che le opposizioni a sanzioni amministrative rientrino tra le controversie di lavoro
richiamato dalla ricorrente sulla competenza territoriale del giudice del lavoro
richiamato per sostenere che, in ipotesi di errato rito, dovrebbe disporsi il mutamento del rito e non la declaratoria di incompetenza
Massime di principio
- La distinzione tra sezione lavoro e sezione ordinaria del medesimo Tribunale non integra una questione di competenza in senso tecnico, ma un problema di ripartizione interna degli affari giudiziari all'interno dello stesso ufficio.
- Se il giudice del medesimo Tribunale dichiara formalmente la propria incompetenza, dispone la riassunzione e regola le spese, il provvedimento è impugnabile con regolamento di competenza secondo il criterio dell'apparenza.
- Nelle controversie su opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia di lavoro, l'eventuale errata individuazione della sezione interna non consente di declinare la competenza per materia, dovendosi distinguere tra competenza del giudice e distribuzione interna delle cause.
- Quando la questione riguarda solo la sezione interna del medesimo ufficio giudiziario, non opera un vero conflitto di competenza tra giudici diversi; il rimedio corretto non è la declinatoria di competenza ma la corretta assegnazione del fascicolo nel medesimo tribunale.
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