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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40946/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di appello sotto tre profili: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il reato di oltraggio (art. 341-bis c.p.) nonostante la condotta fosse avvenuta in un luogo ritenuto non pubblico o aperto al pubblico e alla sola presenza di personale della pubblica amministrazione; 2) vizio di motivazione relativo a un secondo capo di imputazione, per avere la Corte ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato nonostante lo stato di ubriachezza dell'imputato; 3) violazione del divieto di reformatio in peius, perché la Corte d'appello avrebbe aumentato la sanzione pecuniaria sostitutiva applicata in primo grado (da euro 3750) procedendo a un ricalcolo che ha comportato un importo superiore senza che il Pubblico Ministero avesse impugnato la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati e/o inammissibili il primo e il secondo motivo (ha ritenuto che gli uffici di Polizia siano luogo aperto al pubblico e che l'ubriachezza, se non derivata da caso fortuito o forza maggiore, non esclude né diminuisce l'imputabilità ai sensi dell'art. 92 c.p.). Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello ha errato sia nell'applicare il criterio di conversione della pena pecuniaria (dovendo considerare la pronuncia della Corte Costituzionale n.28/2022 e, in caso di incertezza, il valore giornaliero piu favorevole di 75 euro), sia nel violare il divieto di reformatio in peius procedendo a un aumento non adeguatamente motivato. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria) e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio sulle sanzioni, prescrivendo che il giudice del rinvio tenga conto anche delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 e dei valori giornalieri più favorevoli. Ha altresì dichiarato irrevocabile l'accertamento della responsabilità (art. 624, comma 2, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen. (oltraggio)

    La Corte ha ritenuto integrato il reato di oltraggio malgrado la condotta sia avvenuta negli uffici di Polizia, considerati luogo aperto al pubblico; la pluralità di persone presente può comprendere anche altri pubblici ufficiali presenti nello stesso contesto spazio-temporale se non vi sono per lo stesso motivo d'ufficio.

  • art. 92 cod. pen. (ubriachezza)

    L'ubriachezza, salvo che derivi da caso fortuito o forza maggiore (circostanze non dedotte), non esclude né diminuisce l'imputabilità: dunque lo stato di ubriachezza volontaria non impedisce di ritenere il dolo o la responsabilità criminale.

  • art. 135 cod. pen. (criterio di conversione della pena detentiva in pecuniaria)

    La Corte d'appello ha richiamato il criterio di conversione pari a 250 euro

    L'art. 135 viene utilizzato per determinare il valore giornaliero ai fini della conversione della pena detentiva in multa, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in presenza della pronuncia della Corte Costituzionale e della normativa successiva, il criterio applicabile debba essere quello più favorevole all'imputato.

  • art. 53, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689

    La norma prevedeva che "il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare"

    La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale questa formulazione nella parte in cui legava il valore minimo all'art. 135; la Cassazione ha ritenuto che, in presenza della sentenza costituzionale, il giudice doveva applicare il valore minimo di 75 euro se più favorevole all'imputato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 28 del 10/02/2022

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina nella parte indicata e ha affermato che il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro

    Tale pronuncia impone al giudice di applicare il criterio del valore minimo di 75 euro per il giorno di pena quando la normativa precedente fosse incerta o collegasse il valore all'art. 135; la Corte di Cassazione ha ritenuto dovesse essere considerato il criterio più favorevole all'imputato.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifiche alla legge n.689/1981, art. 56-quater)

    Le modifiche legislative successivamente intervenute introducono nuovi parametri dei valori giornalieri; il giudice del rinvio deve tenere conto delle disposizioni più favorevoli all'imputato (art. 2, comma quarto, cod. pen.).

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità quando la Cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio: la responsabilità penale resta definitiva e si rinvia solo sullo specifico profilo delle sanzioni.

Massime di principio

  • Un ufficio di Polizia può essere considerato "luogo aperto al pubblico" ai fini dell'art. 341-bis c.p.; la presenza di altri pubblici ufficiali nel medesimo contesto conta come pluralità di persone anche se non sono soggetti estranei all'amministrazione.
  • L'ubriachezza volontaria non esclude né diminuisce l'imputabilità salvo prova che derivi da caso fortuito o forza maggiore; quindi non è di per sé causa di esclusione del dolo o della responsabilità.
  • In caso di conversione di pena detentiva in pena pecuniaria il giudice deve applicare il criterio di conversione più favorevole all'imputato, tenendo conto di eventuali pronunce costituzionali e successive modifiche legislative; in caso di incertezza si applica il valore giornaliero più favorevole (es. 75 euro indicato dalla Corte Costituzionale).
  • La Corte territoriale non può aumentare la sanzione in peius (reformatio in peius) senza specifica motivazione e, di regola, se l'aumento deriva da un errore di calcolo del giudice di primo grado deve essere evitato quando peggiora la posizione del condannato, salvo impugnazione del Pubblico Ministero.
  • Se la Cassazione annulla solo il profilo sanzionatorio e dichiara definitivo l'accertamento della responsabilità, il nuovo giudizio davanti alla Corte di appello è limitato alla determinazione della pena e deve rispettare le norme più favorevoli entrate in vigore.

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