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Sentenza

Sentenza n. 271/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto prot. n.-OMISSIS-, della Prefettura di Perugia – Ufficio Territoriale del Governo, Area I – Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale, con il quale è stato disposto che, “per i motivi indicati in premessa, l’istanza con la quale il [ricorrente] ha chiesto il rinnovo del porto di pistola per difesa personale è respinta”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresi, per quanto possa occorrere: la nota prot. n. -OMISSIS- della Questura di Perugia, con la quale è stato espresso parere negativo all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del porto d’armi presentata dal ricorrente (non conosciuta, ma citata nel provvedimento di diniego); la nota prot. n. -OMISSIS- della Questura di Perugia, con la quale è stato confermato il parere negativo all’accoglimento dell’istanza (non conosciuta, ma citata nel provvedimento di diniego); la nota della Prefettura di Perugia – Ufficio Territoriale del Governo, Area I – Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale avente ad oggetto “[…] – Istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale – Comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241”, pervenuta a mezzo raccomandata a.r. in data -OMISSIS-; ed altresì la nota prot. n. -OMISSIS- della Questura di Perugia, con la quale è stato nuovamente confermato il parere negativo espresso in precedenza (non conosciuta, ma citata nel provvedimento di diniego). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/7/2025: - del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in data -OMISSIS-, della Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo, Area I - Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale, con il quale è stato disposto che, “per i motivi indicati in premessa, è fatto divieto al [ricorrente] di detenere le armi e le munizioni in suo possesso”, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresi, per quanto possa occorrere: la nota Cat. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- della Questura di Perugia, con la quale questa ha proposto l’adozione di un provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni (non conosciuta, ma citata nel provvedimento di irrogazione del divieto), la nota prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo, Area I - Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale avente ad oggetto “Comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S.”, ed altresì la nota Cat. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- della Questura di Perugia, con la quale è stata confermata la precedente nota Cat. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- circa l'opportunità di emettere il divieto di detenzione di armi e munizioni (non conosciuta, ma citata nel provvedimento di irrogazione del divieto).

Giustizia amministrativa202500216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del porto di pistola per difesa personale e successivo divieto di detenzione di armi e munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di rinnovo del porto di pistola, deducendo violazione degli artt. 3 della l. 241/1990 e 10, 11, 42 e 43 del r.d. 773/1931, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che la propria posizione economica e professionale, l’abitazione in una zona ritenuta insicura, i frequenti viaggi di lavoro, il trasporto di valori e le minacce ricevute in passato dimostrassero l’esigenza concreta di portare l’arma. Ha inoltre contestato il riferimento dell’amministrazione a una situazione di accesa conflittualità familiare, ritenendolo generico e privo dell’indicazione degli episodi, dei soggetti coinvolti, del proprio ruolo e del nesso con un giudizio di inaffidabilità. Ha invocato anche la rilevanza dei numerosi rinnovi precedenti e la necessità di una motivazione particolarmente incisiva sul mutamento delle circostanze. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 TULPS, deducendo violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e dell’art. 39 TULPS, difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità. Ha contestato la ricostruzione secondo cui, convocato in Questura per la notifica del diniego, avrebbe inveito e oltraggiato il personale, lamentando l’assenza di dettagli sulle espressioni pronunciate, di testimonianze e di adeguato supporto probatorio, nonché il carattere apparente della motivazione sulla conflittualità familiare.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto al divieto di detenzione, ha ritenuto sufficiente e attendibile, allo stato degli atti e in attesa dell’esito del procedimento penale, la nota del dirigente della Questura secondo cui il ricorrente, informato del diniego, aveva inveito e oltraggiato il personale davanti ad altre persone, rifiutandosi poi di firmare e ritirare il provvedimento. La mancata indicazione di ulteriori dettagli è stata ritenuta compatibile con il segreto istruttorio conseguente alla denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. In assenza di contestazioni formali circostanziate sulla veridicità dell’episodio, il fatto è stato considerato indicativo di insufficiente autocontrollo e autonomamente idoneo a giustificare il divieto ex art. 39 TULPS, in una prospettiva di massima prevenzione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento alla conflittualità familiare è stato invece giudicato generico e inidoneo, ma non decisivo, poiché l’episodio verificatosi in Questura sorreggeva autonomamente il provvedimento. Quanto al diniego di rinnovo, il TAR ha affermato che il porto di pistola per difesa personale costituisce una deroga al generale divieto di portare armi e richiede la prova, da parte dell’interessato, di un bisogno specifico, concreto, attuale ed eccezionale. Non sono state ritenute sufficienti la rilevanza dell’attività professionale, la consistenza degli interessi economici, il trasporto di valori, la residenza nel quartiere Fontivegge di Perugia o minacce risalenti a circa dieci anni prima e riferite più all’azienda e alle sue politiche che alla persona. I precedenti rinnovi non hanno determinato un affidamento qualificato né un’inversione dell’onere probatorio: a ogni scadenza l’amministrazione deve verificare nuovamente l’attualità dei presupposti e può rivalutare anche l’opportunità del titolo alla luce di indirizzi più restrittivi in materia di sicurezza. Il divieto di detenzione sopravvenuto costituiva inoltre un autonomo e insuperabile elemento preclusivo al rinnovo del porto di pistola. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura

    Il porto di pistola per difesa personale è una deroga al generale divieto di portare armi e richiede la prova di un bisogno specifico, concreto, attuale ed eccezionale.

  • art. 43 r.d. 773/1931 (TULPS)

    La piena affidabilità costituisce requisito per il rilascio e il rinnovo del porto d’armi; la condotta indicativa di insufficiente autocontrollo può escluderla.

  • art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Consente il divieto di detenzione di armi e munizioni quando emergano elementi idonei a fondare, in una prospettiva di massima prevenzione, un giudizio di inidoneità o inaffidabilità del detentore.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto la motivazione del divieto è stata ritenuta sufficiente quanto all’episodio di aggressività verificatosi in Questura, mentre il riferimento alla conflittualità familiare è stato giudicato generico ma non decisivo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale disposizione applicabile alla comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo del porto d’armi; il giudizio non ha individuato, su tale profilo, un vizio determinante.

Massime di principio

  • Il rinnovo del porto di pistola per difesa personale non costituisce un diritto né dà luogo a un affidamento qualificato alla reiterazione del titolo: l’interessato deve dimostrare, a ogni nuova istanza, un bisogno specifico, concreto, attuale ed eccezionale.
  • Il requisito del “dimostrato bisogno” non può essere desunto automaticamente dalla professione svolta, dalla posizione economica, dalla movimentazione di valori, dalla residenza in una zona caratterizzata da criticità di sicurezza urbana o dalla mera esposizione a rischi genericamente ipotizzati; occorrono elementi individualizzati e attuali riferiti alla persona del richiedente.
  • I precedenti rinnovi del porto d’armi non invertono l’onere probatorio e non impediscono all’autorità di pubblica sicurezza di rivalutare discrezionalmente l’attualità dei presupposti e l’opportunità del titolo, anche alla luce dell’evoluzione delle condizioni di sicurezza e degli indirizzi amministrativi.
  • Ai fini del divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 TULPS, una condotta inequivocabilmente indicativa di insufficiente autocontrollo, quale un’aggressione verbale o un oltraggio al personale di polizia nel contesto della notifica di un provvedimento, può autonomamente fondare il giudizio di inidoneità alla detenzione, anche prima della definizione del procedimento penale.
  • Nel giudizio sulla legittimità di un divieto di detenzione fondato su una segnalazione di polizia collegata a una notitia criminis, la mancata divulgazione di dettagli su testimoni ed espressioni utilizzate può essere giustificata dal segreto istruttorio, salvo contestazioni circostanziate dell’interessato sulla veridicità dell’episodio.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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