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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4553/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 13/04/2020 del Tribunale di Velletri che aveva rigettato le istanze volte al riconoscimento della "continuazione" tra due gruppi di reati (tra cui rapina ed altri delitti contro il patrimonio) giudicati in distinti procedimenti e sentenze; sostenevano che gli illeciti tra loro erano unificabili in un unico disegno criminoso unitario, richiamando elementi quali analogie esecutive, stretta successione temporale, la complessa preparazione della seconda rapina e la domiciliazione/trasferimento dei correi, nonché il fatto che gli autori fossero delinquenti di professione. I difensori hanno censurato la motivazione per carenza e contraddittorietà e hanno invocato la possibilità che anche il delinquente professionale possa avere concepito un progetto unitario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato la motivazione del Tribunale che aveva escluso la continuazione ritenendo che i fatti costituissero espressione della "condizione di delinquente professionale" degli imputati e non la realizzazione di un disegno criminoso unitario previamente elaborato. La Corte ha ritenuto legittima e logica la distinzione operata tra professionalità/abitualità e continuazione, richiamando giurisprudenza consolidata secondo cui la continuazione richiede una rappresentazione e deliberazione unitaria delle condotte, mentre il programma di vita delinquenziale è proposito indeterminato e opportunistico. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende per responsabilità nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Articolo tra i titoli di reato valutati: il riferimento serve a individuare i reati per cui si chiedeva il riconoscimento della continuazione; la Corte non ha interpretato la norma in termini favorevoli alla continuazione, ritenendo invece gli eventi parte della professionalità delinquenziale

  • art. 605 cod. pen.

    Titolo di reato richiamato nei giudizi collegati; citato nell'istruttoria comparativa ma non decisivo per il riconoscimento della continuazione

  • art. 648 cod. pen.

    Altro titolo tra i reati soggetti a valutazione rispetto alla possibile continuazione; la Corte ha usato i contenuti delle sentenze di condanna per valutare l'assenza di un disegno unitario

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nei titoli di reato; citata tra gli elementi fattuali ma non sufficiente, secondo la Corte, a fondare la continuazione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma di procedura utilizzata nell'atto d'impugnazione; la Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi e quindi non ha ritenuto violata la disciplina processuale invocata

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dalle parti e dallo giudice nella disamina sulla continuazione/concorrente; la Corte ha sottolineato la distinzione tra il concetto di continuazione (identità di disegno criminoso) e la reiterazione dovuta ad abitualità o professionalità

  • art. 105 cod. pen.

    Invocato dai ricorrenti nella censure; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione delle norme sostanziali o processuali dedotte

Massime di principio

  • La continuazione richiede la prova di una previa rappresentazione e deliberazione unitaria di più reati: non basta la somiglianza dei reati o la loro vicinanza temporale
  • La mera motivazione del profitto, l'identità formale della natura delittuosa e analogie nelle modalità esecutive, se non accompagnate da elementi che indichino un progetto unitario, non sono sufficienti a dichiarare la continuazione
  • Abitualità o professionalità nel reato (stile di vita criminale) sono concetti distinti dalla continuazione e, in assenza di prove di un disegno criminoso preventivamente progettato, possono giustificare l'esclusione della continuazione
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione conviene documentare atti di programmazione anticipata (preparazione specifica coordinata tra gli agenti, ripartizione di ruoli decisa in anticipo, domiciliazione o spostamenti funzionali al progetto) e non limitarsi a dedurre elementi indiziari generici
  • In sede di impugnazione il censore deve indicare con precisione quali elementi delle sentenze di condanna dimostrano l'esistenza di un disegno unitario: deduzioni vaghe o ripetitive sono destinati ad essere dichiarati inammissibili

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