Sentenza n. 1704/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento della determinazione dirigenziale rep. QC/1321/2024 prot. QC/32193/2024 del 06/06/2024 - approvazione graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di ERP – bando pubblico generale 2012 – annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 del dipartimento del patrimonio e delle politiche abitative di Roma Capitale oltre dei relativi allegati e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi ERP, nella parte in cui non attribuiva 18 punti per la categoria A1
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnataria ERP)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria relativa al bando generale per l'assegnazione di alloggi ERP, deducendo la violazione degli artt. 10-bis, 3 e 21-octies, comma 1, della l. 241/1990, il difetto di motivazione e la lesione del diritto di difesa, con richiamo agli artt. 2, 24 e 111 Cost., all'art. 6 CEDU e all'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992. La censura riguardava la mancata attribuzione di 18 punti richiesti in relazione alla categoria A1 del bando.
La decisione
Nel corso del giudizio Roma Capitale ha riferito che, a seguito di ulteriori verifiche, la domanda della ricorrente era stata riconosciuta ammissibile con punteggio complessivo di 66 punti, comprensivo dei 18 punti relativi alla categoria A1. Poiché la graduatoria era stata aggiornata mediante l'attribuzione del punteggio richiesto e la ricorrente aveva ottenuto il bene della vita perseguito, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di Roma Capitale, poiché il riconoscimento del punteggio è intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio, con liquidazione di euro 1.500,00 oltre accessori, da rifondere in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla mancata attribuzione del punteggio; la sentenza non esamina nel merito tale censura, essendo cessata la materia del contendere.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; la sentenza non esamina nel merito tale censura.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
La norma è richiamata tra i motivi di ricorso, senza una specifica interpretazione nella decisione.
È richiamato quale fondamento della rifusione delle spese in favore dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione modifica il provvedimento impugnato in modo da attribuire integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione di merito.
- Quando il soddisfacimento della pretesa del ricorrente interviene dopo l'instaurazione del giudizio e risulta causalmente collegato alla proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità processuale.
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