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Sentenza

Sentenza n. 1704/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento della determinazione dirigenziale rep. QC/1321/2024 prot. QC/32193/2024 del 06/06/2024 - approvazione graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di ERP – bando pubblico generale 2012 – annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 del dipartimento del patrimonio e delle politiche abitative di Roma Capitale oltre dei relativi allegati e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202408570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi ERP, nella parte in cui non attribuiva 18 punti per la categoria A1

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (assegnataria ERP)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria relativa al bando generale per l'assegnazione di alloggi ERP, deducendo la violazione degli artt. 10-bis, 3 e 21-octies, comma 1, della l. 241/1990, il difetto di motivazione e la lesione del diritto di difesa, con richiamo agli artt. 2, 24 e 111 Cost., all'art. 6 CEDU e all'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992. La censura riguardava la mancata attribuzione di 18 punti richiesti in relazione alla categoria A1 del bando.

La decisione

Nel corso del giudizio Roma Capitale ha riferito che, a seguito di ulteriori verifiche, la domanda della ricorrente era stata riconosciuta ammissibile con punteggio complessivo di 66 punti, comprensivo dei 18 punti relativi alla categoria A1. Poiché la graduatoria era stata aggiornata mediante l'attribuzione del punteggio richiesto e la ricorrente aveva ottenuto il bene della vita perseguito, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di Roma Capitale, poiché il riconoscimento del punteggio è intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio, con liquidazione di euro 1.500,00 oltre accessori, da rifondere in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla mancata attribuzione del punteggio; la sentenza non esamina nel merito tale censura, essendo cessata la materia del contendere.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; la sentenza non esamina nel merito tale censura.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    La norma è richiamata tra i motivi di ricorso, senza una specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale fondamento della rifusione delle spese in favore dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione modifica il provvedimento impugnato in modo da attribuire integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione di merito.
  • Quando il soddisfacimento della pretesa del ricorrente interviene dopo l'instaurazione del giudizio e risulta causalmente collegato alla proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità processuale.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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