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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45102/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Perugia che, in sede di rinvio dopo annullamento parziale, ha confermato l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. (risarcimento prima del giudizio) nell'ambito della condanna per usura (art. 644 c.p.) e per estorsione aggravata in concorso. La ricorrente deduce: errata e contraddittoria valutazione della tempestività e della congruità dell'accordo risarcitorio (sostiene che il risarcimento intervenne prima dell'ammissione al rito abbreviato e fu effettivo); travisamento delle risultanze istruttorie; il giudice del rinvio non avrebbe dovuto rimettere in discussione la tempestività già accertata; eccessiva commistione delle posizioni della Ranalli con quelle del coimputato Spinelli. Inoltre deduce errori di applicazione degli artt. 69, 61 n.2 e 62-bis c.p. nel bilanciamento delle circostanze e propone motivo aggiunto relativo all'art. 629 c.p. alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto esatto il rilievo della ricorrente relativo alla tempestività (il risarcimento era intervenuto prima dell'ammissione al giudizio abbreviato), ma ha confermato la valutazione di merito della Corte di appello per quanto riguarda la congruità ed efficacia del risarcimento. Ha osservato che, ai fini dell'art. 62, n. 6 c.p., il risarcimento deve essere integrale, effettivo e volontario e che la valutazione della corrispondenza tra transazione e danno è rimessa al giudice che può disattendere dichiarazioni satisfattive della parte lesa ove non convincenti. La Corte ha ritenuto che il risarcimento non fosse "né totale né effettivo" e quindi non idoneo a comprovare il ravvedimento. Ha inoltre ritenuto improponibile il motivo aggiunto relativo all'art. 629 c.p. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di usura, in relazione al quale è stata pronunciata la condanna impugnata.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    La circostanza attenuante è riconosciuta quando il risarcimento del danno è intervenuto prima del giudizio; la Corte precisa che il risarcimento deve essere integrale, effettivo e volontario e che la valutazione della corrispondenza tra transazione e danno spetta al giudice, che può disattendere dichiarazioni della parte lesa se non ritenute probanti.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma concernente il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha richiamato la necessità di valutare separatamente le posizioni dei coimputati ma ha ritenuto non confutata la valutazione della Corte di appello sul bilanciamento.

  • art. 61, n. 2 cod. pen.

    Rilevante nel bilanciamento delle circostanze; menzionata nella doglianza della ricorrente ma la Corte ha ritenuto corretta l'operazione di bilanciamento svolta dal giudice di rinvio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione al complesso delle attenuanti e al processo di valutazione comparativa con le aggravanti; nulla di nuovo è stato riconosciuto a favore della ricorrente.

  • art. 629 cod. pen.

    Motivo aggiunto aveva invocato la modifica della disciplina sanzionatoria alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023; la Corte di cassazione ha ritenuto tale motivo estraneo all'oggetto del giudizio di rinvio e improponibile.

  • art. 82 cod. proc. pen.

    Riferimento alla revoca della costituzione di parte civile; la Corte osserva che la revoca non impedisce al giudice di considerare atti/processuali (anche antecedenti) rilevanti per valutare l'effettività e la congruità del risarcimento ai fini dell'attenuante.

Massime di principio

  • Perché l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. sia riconosciuta il risarcimento deve essere integrale, effettivo e volontario; il mero accordo transattivo o una dichiarazione satisfattiva della parte lesa non sono di per sé sufficienti.
  • La valutazione della corrispondenza tra transazione e danno è rimessa al giudice e soggetta a sindacato in Cassazione solo nella misura in cui siano contestati profili logico-argomentativi; il merito della valutazione rimane di competenza del giudice di merito.
  • La tempestività del risarcimento (prima del giudizio) è condizione richiesta ma non automatica per l'applicazione dell'attenuante: occorre anche che il risarcimento dimostri il ravvedimento attraverso la sua effettività e integrità.
  • La revoca della costituzione di parte civile non preclude al giudice di considerare atti e documenti formatosi nel processo nella valutazione complessiva del ravvedimento del reo.
  • Le posizioni dei coimputati devono essere valutate separatamente; tuttavia il giudice può comparare la condotta complessiva per valutare la rilevanza del risarcimento rispetto alla gravità dei fatti.
  • Motivi nuovi che impongono accertamenti sostanziali o modifiche della disciplina sanzionatoria (ex multis richiami a decisioni costituzionali) possono risultare improponibili in sede di giudizio di rinvio quando esulano dall'oggetto devoluto alla Corte di legittimità.
  • In sede di cassazione si sindacano soprattutto errori di diritto o vizi di motivazione logicamente apprezzabili; le valutazioni di merito sul grado di congruità del risarcimento sono sostanzialmente inamovibili se adeguatamente motivate.

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