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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27612/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare (misura carceraria poi sostituita con arresti domiciliari in comunità) contestando: 1) l'insussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 D.P.R. 309/1990), sostenendo che la mera ripetuta compravendita non dimostrerebbe "affectio societatis"; 2) l'insufficiente motivazione e la genericità degli indizi relativi a specifici capi (5 e 7) circa singole cessioni di stupefacente, con richiesta di riqualificazione per lieve entità; 3) (poi rinunciato in udienza) la non congruità delle esigenze cautelari e la possibile applicazione di misura meno afflittiva per valutazioni di personalità e tempo trascorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul merito la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio, evidenziando la stabile e ripetuta disponibilità del ricorrente quale fornitore (periodo dicembre 2018 - luglio 2019), l'entità delle forniture (anche un arresto con circa 13 kg di cocaina) e la continuità delle modalità operative. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e perché il Tribunale del riesame aveva fatto legittimo rinvio (motivazione per relationem) all'ordinanza applicativa che esponeva analiticamente gli indizi. Il terzo motivo è stato rinunciato dalla difesa. A carico del ricorrente è stata confermata la misura più afflittiva in ragione della gravità del pericolo di reiterazione; il ricorso è stato quindi rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e gli atti trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73

    Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti utilizzata per qualificare le condotte di cessione; la Corte ha ritenuto che, per quantità e modalità ripetute, non si potesse ritenere la fattispecie di lieve entità e che gli elementi indiziari giustificassero l'imputazione ex art.73.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.74

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la stabile fornitura, la durata e l'entità delle operazioni evidenziavano l'affectio societatis e la partecipazione al sodalizio.

  • Codice di procedura penale, art.275, comma 3

    Richiama la doppia presunzione relativa all'esistenza del pericolo di fuga o di reiterazione che giustifica misure cautelari severe; la Corte ha ritenuto non superabile tale presunzione alla luce della gravità dei fatti.

  • Codice di procedura penale, art.192, commi 3 e 4

    Norme relative al contenuto dell'imputazione provvisoria e degli elementi essenziali; citate nella doglianza difensiva sulla genericità, ma la Corte ha ritenuto che l'ordinanza applicativa fornisse gli elementi richiesti.

  • Codice di procedura penale, art.273, comma 1-bis

    Riferimento procedurale legato all'imputazione provvisoria e all'attività investigativa; usato nella censura difensiva ma la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio lamentato.

  • Codice di procedura penale, art.606, comma 1 (lett. b, c, e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio motivazionale, ecc.). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: è ammissibile quando si denuncia violazione di norme ovvero manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione dei fatti.

  • Codice di procedura penale, art.274, comma 1, lett. c)

    Riguarda le esigenze cautelari; menzionata nella doglianza sulla congruità della misura, ma la Corte ha ritenuto le esigenze cautelari adeguatamente motivate dal Tribunale.

  • Codice di procedura penale, art.292, comma 2

    Consente al Tribunale del riesame di motivare per relationem rispetto all'ordinanza applicativa; la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem adottata nel caso, purché l'atto di riferimento sia noto o ostensibile.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art.94, comma 1-ter

    Norma formale richiamata per gli adempimenti a seguito del rigetto: la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per le formalità previste da questa disposizione.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro misure cautelari, il sindacato è limitato: il ricorso è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non è consentito chiedere una rivalutazione ex novo degli elementi di fatto.
  • La mera attività di fornitura di stupefacenti può integrare la partecipazione a un'associazione a delinquere quando emerga stabilità, continuità, entità delle forniture e volontà consapevole di contribuire al fine comune (affectio societatis).
  • La durata temporale non è in sé decisiva: anche periodi relativamente brevi possono essere sufficienti a dimostrare l'esistenza di un sistema collaudato se gli elementi indiziari mostrano continuità e modalità ripetute.
  • Il Tribunale del riesame può legittimamente motivare per relationem rispetto all'ordinanza applicativa; in tali casi il ricorrente deve confrontarsi con le argomentazioni contenute nell'atto richiamato altrimenti la censura rischia di essere aspecifica e inammissibile.
  • Per contestare la qualificazione della fattispecie (es. esclusione della lieve entità), occorre un'argomentazione specifica e confrontarsi con la valutazione analitica già compiuta dal giudice di merito; censure generiche vengono respinte.
  • La rinuncia ad uno dei motivi di ricorso in udienza (per carenza di interesse, p.es. per sostituzione della misura) comporta che quel motivo non venga esaminato dalla Corte.

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