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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29028/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per diffamazione. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione di una memoria difensiva depositata il 5 novembre 2024, sostenendo che i fatti-reato sarebbero stati commessi in epoca successiva alla proposizione della querela e che vi sarebbe stata nullità ex art. 522 c.p.p. per difformità tra imputazione e decisione. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 595 c.p. anziché come ingiuria aggravata, ritenendo che la condotta dovesse essere ricondotta alla fattispecie oggi depenalizzata. Con il terzo motivo ha denunciato l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata in appello, lamentando ancora violazione di legge e vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la data di commissione dei fatti era stata erroneamente indicata nel capo d'imputazione, ma che dagli atti e dalla sentenza di primo grado risultava trattarsi di condotte del 2019, anteriori alla querela, sicché l'errore era materiale e non lesivo del diritto di difesa, con conseguente insussistenza di nullità ex art. 522 c.p.p. Ha ritenuto parimenti manifestamente infondato il secondo motivo, ribadendo che, quando manca la contestuale presenza e la possibilità di interlocuzione diretta tra offensore e offeso, la condotta integra diffamazione e non ingiuria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva doglianze nuove o comunque aspecifiche, non consentite in cassazione se non collegate ai motivi originari e prive di decisività. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Norma applicata per qualificare le espressioni offensive come diffamazione, in presenza di comunicazione a terzi e assenza di interlocuzione diretta con l'offeso.

  • art. 522 c.p.p.

    La Corte esclude la nullità quando la diversa indicazione della data del fatto sia un mero errore materiale obiettivamente riconoscibile e non incida sul diritto di difesa.

  • art. 516 c.p.p.

    La modifica della sola data del reato non integra, di per sé, mutamento dell'imputazione se non comporta una significativa alterazione della contestazione nei suoi tratti essenziali.

  • art. 121 c.p.p.

    Le memorie difensive sono valutabili solo se pertinenti alle questioni già devolute con l'impugnazione.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Le questioni ulteriori rispetto ai motivi di impugnazione originari sono soggette alla disciplina dei motivi nuovi e quindi non sono deducibili tardivamente se non nei limiti consentiti.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella verifica della sufficienza e completezza della motivazione, con esclusione di vizi motivazionali quando il ragionamento decisorio resta sorretto dagli altri elementi valutati.

Massime di principio

  • La correzione di una data di commissione del reato indicata in imputazione non determina nullità quando l'errore sia materiale, riconoscibile e non comprometta la possibilità per l'imputato di comprendere il fatto e difendersi efficacemente.
  • Ai fini della distinzione tra diffamazione e ingiuria, è decisiva la presenza o assenza della possibilità di interlocuzione diretta tra autore dell'offesa e persona offesa: se l'offeso non è contestualmente presente o non può replicare immediatamente, la fattispecie è diffamazione.
  • In cassazione non sono ammissibili censure nuove o non correlate ai motivi originari dell'impugnazione, salvo che siano funzionalmente connesse alle questioni già devolute.
  • Una memoria difensiva depositata in appello deve essere esaminata dal giudice solo nella misura in cui contenga argomentazioni pertinenti ai capi e ai punti effettivamente devoluti con l'impugnazione.
  • Il vizio di motivazione non può essere fondato su criticità isolate se il complesso della motivazione di merito continua a sorreggere in modo coerente l'accertamento di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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