Cassazione Penale, Ordinanza n. 26540/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, previa rideterminazione della pena, aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'unico motivo dedotto è stato ritenuto inammissibile perché aspecifico: non si confrontava in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e si risolveva in una censura sulla mancata considerazione degli elementi previsti dall'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la norma incriminatrice per la quale era stata confermata la condanna in appello; il testo non offre ulteriori precisazioni sul contenuto fattuale della contestazione.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, perché non conteneva una effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata.
La censura del ricorrente si limitava a lamentare la mancata considerazione dei presupposti di proscioglimento immediato previsti da questa norma.
È stato applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Non è sufficiente formulare una critica generica o meramente assertiva: occorre indicare concreti vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può risolversi in una censura astratta, ma deve misurarsi con gli accertamenti e con la motivazione già resa dai giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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