Cassazione Penale, Ordinanza n. 24255/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'Appello, pronunciando ex art. 599-bis c.p.p. su accordo sulle conseguenze sanzionatorie, aveva rideterminato la pena in mesi sedici di reclusione ed euro 400 di multa per rapina aggravata. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 129 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello avesse omesso di motivare sulla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., limitandosi ad affermare che non ricorreva alcuna ipotesi di proscioglimento, con motivazione meramente apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo. Ha affermato che, nel procedimento definito con sentenza ex art. 599-bis c.p.p., i limiti all'impugnazione in cassazione discendono dall'effetto preclusivo della rinuncia ai motivi di appello: sui motivi rinunciati si forma un giudicato sostanziale e non è più proponibile in cassazione una doglianza relativa a questioni ormai coperte da tale preclusione. Poiché la ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quelli concernenti una specifica attenuante e il trattamento sanzionatorio, era inammissibile la censura sulla mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile nei limiti generali, ma tali limiti sono condizionati dalla rinuncia ai motivi di appello, che preclude la riproposizione in cassazione delle questioni rinunciate.
La censura sulla mancata motivazione circa il proscioglimento ex art. 129 non è deducibile in cassazione quando il punto sia coperto da rinuncia ai motivi di appello e quindi da preclusione.
Il giudice di appello, in presenza di rinuncia ai motivi, non ha obbligo di motivare sull'insussistenza di cause di proscioglimento relative ai punti rinunciati.
L'impugnazione in cassazione resta esperibile solo nei limiti generali dei motivi ammissibili, salvo le preclusioni derivanti dalla rinuncia in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con accordo sulle conseguenze sanzionatorie ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello produce una preclusione sostanziale: i punti rinunciati non possono essere riproposti in cassazione.
- Il giudice di secondo grado che accolga la richiesta concordata di pena non è tenuto a motivare sull'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. con riguardo alle questioni non devolute per effetto della rinuncia.
- La parte che accetta un assetto concordato limitando l'appello ad alcuni soli profili non può poi denunciare in cassazione vizi motivazionali o violazioni di legge relativi ai motivi abbandonati.
- La verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è un tema autonomamente riesaminabile in sede di legittimità quando il relativo capo o punto sia ormai coperto da giudicato sostanziale formatosi per rinuncia.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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