Cassazione Penale, Ordinanza n. 15461/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra diversi reati associativi in materia di narcotraffico già oggetto di sentenze definitive. La tesi difensiva mirava a far ritenere un unico disegno criminoso tra fatti molto distanti nel tempo, sostenendo che la permanenza del reato associativo più risalente dovesse estendersi in ragione della contestazione aperta e richiamando, in sostanza, principi elaborati per le associazioni mafiose. La Corte rileva però che le doglianze sono in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del merito probatorio e che, per la parte giuridica, sono generiche o manifestamente infondate.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma implicitamente la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione tra le associazioni dedite al narcotraffico, valorizzando la notevole distanza temporale tra i fatti (almeno sedici anni), l'assenza di elementi che dimostrassero la programmazione sin dall'adesione al primo sodalizio anche dei fatti successivi, e invece la presenza di indici di autonome risoluzioni criminose (diversità parziale dei membri e lungo periodo di detenzione intermedio). Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
programmazione sin dall'adesione al primo sodalizio
la continuazione richiede che i reati siano stati programmati, almeno nelle linee generali, fin dall'origine del disegno criminoso; la mera distanza temporale e l'emersione di nuovi contesti criminosi ostano al suo riconoscimento
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio sull'applicazione della continuazione, il giudice può valorizzare la distanza temporale tra i reati come indice probatorio ostativo: quanto più i fatti sono lontani nel tempo, tanto più la ricostruzione di un medesimo disegno criminoso richiede elementi specifici e convergenti.
- Per riconoscere la continuazione non basta l'omogeneità astratta dei reati o la mera appartenenza a condotte dello stesso tipo; occorre che emerga una programmazione unitaria, quantomeno nelle linee generali, già al momento della prima adesione criminosa.
- Le censure che, sotto il profilo formale, denunciano violazioni di legge ma in realtà mirano a una diversa valutazione del compendio probatorio sono inammissibili in cassazione quando non confrontano specificamente la motivazione del giudice di merito o si limitano ad argomentazioni generiche.
- In presenza di una motivazione non manifestamente illogica che esclude la continuazione sulla base di elementi fattuali concreti, non è consentito sostituire a tale valutazione una diversa lettura del materiale probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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