Cassazione Penale, Sentenza n. 26555/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della condanna per detenzione e trasporto di oltre 1 kg di cocaina (art.110 c.p. e art.73 DPR 9/10/1990 n.309). Il ricorrente contestava: 1) insufficiente e non puntuale motivazione della Corte d'appello in relazione all'identificazione del conducente dell'Audi A4 e dell'utilizzatore dell'utenza telefonica n.3802657920 (art.544 c.p.p.); 2) nullità dell'annotazione di polizia giudiziaria per mancata indicazione dell'agente che l'ha redatta (art.181 c.p.p. e art.115 disp.att. c.p.p.); 3) travisamento delle prove e vizio di motivazione nella valutazione delle intercettazioni, delle riconoscenze e del pedinamento (artt.192, 530, 533, 546 c.p.p.); 4) errata esclusione delle attenuanti generiche (art.62-bis c.p.); 5) eccessività o mancata motivazione della determinazione della pena (artt.132, 133 c.p., 49 CDFUE, art.27 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso considerandolo infondato. Ha ritenuto corretta e analitica la motivazione dei giudici di merito che hanno ricostruito l'identificazione di Lena come conducente e dell'attribuzione dell'utenza telefonica mediante un insieme di elementi: conversazioni intercettate che collegavano il nominativo "Frenk" all'imputato, annotazioni e riconoscimenti precedenti (23 luglio 2013) e l'attività di pedinamento e osservazione dell'8 agosto 2013 che ha evidenziato il comportamento della Audi A4 e della Lancia Y. Sulla presunta nullità dell'annotazione di polizia per omissione del nome dell'operatore la Corte ha precisato che l'art.115 disp.att. non impone nullità assoluta dell'annotazione e che, in ogni caso, optando l'imputato per il rito abbreviato tali atti non risultano automaticamente inutilizzabili. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono state dichiarate inammissibili o prive di fondamento: la pena applicata è nella misura minima edittale e la motivazione relativa al diniego delle attenuanti è adeguata. Conseguentemente il ricorso è respinto e, a norma dell'art.616 c.p.p., segue la condanna alle spese processuali prevista per il rigetto.
Norme richiamate
art.110 cod. pen. e art.73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norme che definiscono la responsabilità per reati in concorso e la disciplina delle sostanze stupefacenti; applicate per configurare il reato di traffico di stupefacenti e le aggravanti (concorso di persone, recidiva specifica).
Richiama i motivi di appello; qui invocato per censurare la presunta insufficienza della motivazione della Corte d'appello. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia compiuto un esame analitico delle doglianze.
Norma richiamata in relazione alla validità/formalità degli atti di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla nullità dell'annotazione.
art.115 disp. att. cod. proc. pen.
Regola il contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria; la Corte ha chiarito che l'omissione del nominativo dell'operatore non determina automaticamente nullità assoluta e non comporta inutilizzabilità se l'imputato ha scelto il rito abbreviato.
Prevede le annotazioni di polizia giudiziaria; la sentenza sottolinea che tali annotazioni hanno rilevanza ai fini dell'efficacia probatoria ma non sono nullità di per sé.
Norma sulla sottoscrizione dei verbali di sommarie informazioni; la Corte richiama orientamenti che considerano relativa la nullità per vizi di sottoscrizione e la possibilità di utilizzazione in caso di rito abbreviato.
artt.192, 530, 533, 546, comma 1 lett. e) n.1, cod. proc. pen.
Norme e criteri relativi alla valutazione della prova e ai limiti per la revisione in cassazione; sono state richiamate in rapporto alle doglianze sul travisamento probatorio e sulla motivazione, che la Corte ha ritenuto non sussistenti.
Disciplina l'attribuzione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il giudice non è tenuto a discutere ogni singola deduzione difensiva se indica gli elementi principali ostativi alla loro concessione.
Principi generali di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente soprattutto perché la pena inflitta è nella misura minima edittale.
49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)
Richiamata in relazione alla determinazione della pena e ai diritti fondamentali; la Corte ha escluso che ci sia stata violazione rilevante nei limiti del caso concreto.
art.27, comma 3, Cost.
Principio costituzionale relativo alla personalità della pena e ai diritti fondamentali; invocato dalla difesa per contestare la pena, senza esito.
Prevede le conseguenze del rigetto del ricorso per cassazione; la Corte ha disposto che al rigetto segua la condanna nelle forme previste (spese processuali).
Massime di principio
- Nel rito abbreviato, vizi formali o omissioni in annotazioni/verbali di polizia giudiziaria sono spesso di natura relativa: non determinano automaticamente l'inutilizzabilità degli atti e possono essere valorizzati se l'imputato ha optato per il rito abbreviato.
- L'identificazione di una persona può essere adeguatamente provata da un insieme concatenato di elementi (intercettazioni, annotazioni, riconoscimenti precedenti, osservazione/pedinamento); la Corte di legittimità accetta motivazioni che ricostruiscono tale quadro complessivo.
- In cassazione il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: censure generiche o che non incidono sull'iter argomentativo analitico sono frequentemente ritenute inammissibili o infondate.
- Il giudice di merito non è obbligato a rispondere a ogni singola deduzione difensiva circa le attenuanti generiche, purché indichi gli elementi di maggior peso che hanno condotto al diniego.
- La valutazione della prova e della pena rimane in larga misura devoluta ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se emerge un vizio logico-giuridico rilevante o un'inapplicabilità delle norme da cui derivi un errore manifestamente insanabile.
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