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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26555/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della condanna per detenzione e trasporto di oltre 1 kg di cocaina (art.110 c.p. e art.73 DPR 9/10/1990 n.309). Il ricorrente contestava: 1) insufficiente e non puntuale motivazione della Corte d'appello in relazione all'identificazione del conducente dell'Audi A4 e dell'utilizzatore dell'utenza telefonica n.3802657920 (art.544 c.p.p.); 2) nullità dell'annotazione di polizia giudiziaria per mancata indicazione dell'agente che l'ha redatta (art.181 c.p.p. e art.115 disp.att. c.p.p.); 3) travisamento delle prove e vizio di motivazione nella valutazione delle intercettazioni, delle riconoscenze e del pedinamento (artt.192, 530, 533, 546 c.p.p.); 4) errata esclusione delle attenuanti generiche (art.62-bis c.p.); 5) eccessività o mancata motivazione della determinazione della pena (artt.132, 133 c.p., 49 CDFUE, art.27 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso considerandolo infondato. Ha ritenuto corretta e analitica la motivazione dei giudici di merito che hanno ricostruito l'identificazione di Lena come conducente e dell'attribuzione dell'utenza telefonica mediante un insieme di elementi: conversazioni intercettate che collegavano il nominativo "Frenk" all'imputato, annotazioni e riconoscimenti precedenti (23 luglio 2013) e l'attività di pedinamento e osservazione dell'8 agosto 2013 che ha evidenziato il comportamento della Audi A4 e della Lancia Y. Sulla presunta nullità dell'annotazione di polizia per omissione del nome dell'operatore la Corte ha precisato che l'art.115 disp.att. non impone nullità assoluta dell'annotazione e che, in ogni caso, optando l'imputato per il rito abbreviato tali atti non risultano automaticamente inutilizzabili. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono state dichiarate inammissibili o prive di fondamento: la pena applicata è nella misura minima edittale e la motivazione relativa al diniego delle attenuanti è adeguata. Conseguentemente il ricorso è respinto e, a norma dell'art.616 c.p.p., segue la condanna alle spese processuali prevista per il rigetto.

Norme richiamate

  • art.110 cod. pen. e art.73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norme che definiscono la responsabilità per reati in concorso e la disciplina delle sostanze stupefacenti; applicate per configurare il reato di traffico di stupefacenti e le aggravanti (concorso di persone, recidiva specifica).

  • art.544 cod. proc. pen.

    Richiama i motivi di appello; qui invocato per censurare la presunta insufficienza della motivazione della Corte d'appello. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia compiuto un esame analitico delle doglianze.

  • art.181 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla validità/formalità degli atti di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla nullità dell'annotazione.

  • art.115 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola il contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria; la Corte ha chiarito che l'omissione del nominativo dell'operatore non determina automaticamente nullità assoluta e non comporta inutilizzabilità se l'imputato ha scelto il rito abbreviato.

  • art.357 cod. proc. pen.

    Prevede le annotazioni di polizia giudiziaria; la sentenza sottolinea che tali annotazioni hanno rilevanza ai fini dell'efficacia probatoria ma non sono nullità di per sé.

  • art.142 cod. proc. pen.

    Norma sulla sottoscrizione dei verbali di sommarie informazioni; la Corte richiama orientamenti che considerano relativa la nullità per vizi di sottoscrizione e la possibilità di utilizzazione in caso di rito abbreviato.

  • artt.192, 530, 533, 546, comma 1 lett. e) n.1, cod. proc. pen.

    Norme e criteri relativi alla valutazione della prova e ai limiti per la revisione in cassazione; sono state richiamate in rapporto alle doglianze sul travisamento probatorio e sulla motivazione, che la Corte ha ritenuto non sussistenti.

  • art.62-bis cod. pen.

    Disciplina l'attribuzione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il giudice non è tenuto a discutere ogni singola deduzione difensiva se indica gli elementi principali ostativi alla loro concessione.

  • artt.132 e 133 cod. pen.

    Principi generali di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente soprattutto perché la pena inflitta è nella misura minima edittale.

  • 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)

    Richiamata in relazione alla determinazione della pena e ai diritti fondamentali; la Corte ha escluso che ci sia stata violazione rilevante nei limiti del caso concreto.

  • art.27, comma 3, Cost.

    Principio costituzionale relativo alla personalità della pena e ai diritti fondamentali; invocato dalla difesa per contestare la pena, senza esito.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze del rigetto del ricorso per cassazione; la Corte ha disposto che al rigetto segua la condanna nelle forme previste (spese processuali).

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato, vizi formali o omissioni in annotazioni/verbali di polizia giudiziaria sono spesso di natura relativa: non determinano automaticamente l'inutilizzabilità degli atti e possono essere valorizzati se l'imputato ha optato per il rito abbreviato.
  • L'identificazione di una persona può essere adeguatamente provata da un insieme concatenato di elementi (intercettazioni, annotazioni, riconoscimenti precedenti, osservazione/pedinamento); la Corte di legittimità accetta motivazioni che ricostruiscono tale quadro complessivo.
  • In cassazione il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: censure generiche o che non incidono sull'iter argomentativo analitico sono frequentemente ritenute inammissibili o infondate.
  • Il giudice di merito non è obbligato a rispondere a ogni singola deduzione difensiva circa le attenuanti generiche, purché indichi gli elementi di maggior peso che hanno condotto al diniego.
  • La valutazione della prova e della pena rimane in larga misura devoluta ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se emerge un vizio logico-giuridico rilevante o un'inapplicabilità delle norme da cui derivi un errore manifestamente insanabile.

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