Sentenza n. 8173/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento con il quale è stato precluso al r.t.i. Cpl di presentare, tramite Piattaforma e-procurement STELLA, la domanda di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento “tramite convenzione, dei servizi di manutenzione degli impianti per gli enti della Regione Lazio e della Regione Umbria”, Lotto 1; - del provvedimento prot. n. 1095747 del 6.11.2025, con il quale la Regione Lazio ha respinto l'istanza di ammissione della CPL Concordia alla procedura di gara finalizzata all'affidamento “tramite convenzione, dei servizi di manutenzione degli impianti per gli enti della Regione Lazio e della Regione Umbria”, Lotto 1, nonché di tutti gli atti ivi richiamati; - degli artt. 1.1 e 13 del Disciplinare di gara, laddove prevede che in caso di malfunzionamento “la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso”; - del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara, ove nelle more intervenuto; - di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di ammissione in autotutela e di riapertura o proroga dei termini per la presentazione dell'offerta nella gara telematica, oltre al blocco della piattaforma che aveva impedito la finalizzazione dell'invio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, mandataria di un costituendo RTI, aveva caricato la documentazione amministrativa il giorno precedente alla scadenza e aveva iniziato il caricamento dell'offerta tecnica circa due ore prima del termine finale. Durante le operazioni si erano verificati rallentamenti progressivi e anomali della piattaforma S.TEL.LA.; alle 15:58:40, in occasione del settimo caricamento, il sistema aveva restituito un errore relativo all'estensione P7M, benché i sei caricamenti precedenti con il medesimo formato fossero stati accettati. Un nuovo tentativo, iniziato alle 15:59:29, si era concluso alle 16:01:16, quando il termine era scaduto, impedendo la formalizzazione dell'invio. La ricorrente aveva quindi chiesto l'ammissione in autotutela, la riapertura o la proroga dei termini, deducendo il malfunzionamento della piattaforma, anche in connessione con un disservizio dell'infrastruttura cloud Microsoft Azure. La Regione aveva respinto l'istanza sostenendo di non aver riscontrato problemi di funzionamento della piattaforma nel giorno di scadenza. Il ricorso contestava tale diniego e le clausole del disciplinare nella parte in cui configuravano come meramente facoltativa la sospensione o proroga del termine in caso di malfunzionamento. Il TAR ha valorizzato i log prodotti dalla stessa Regione, dai quali risultavano tempi di caricamento significativamente superiori rispetto al giorno precedente, nonché l'assenza di negligenza dell'operatore e la presenza dell'offerta integralmente caricata nel sistema, essendo rimasta ineseguita soltanto la formalizzazione tecnica dell'invio finale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego regionale del 6 novembre 2025 è stato annullato. Il TAR ha ritenuto che l'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 imponga alla stazione appaltante di assicurare la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, mediante sospensione o proroga dei termini, senza configurare una mera facoltà discrezionale. Ha interpretato l'art. 1.1 del disciplinare come estensione dell'obbligo anche ai casi in cui, esclusa la negligenza dell'operatore, non sia possibile accertare con certezza la causa del mancato funzionamento, secondo la regola della cosiddetta causa ignota. L'art. 13 del disciplinare, che pone le operazioni di inserimento a esclusivo rischio del concorrente, deve essere coordinato con l'art. 1.1 e non può prevalere sulla disciplina di garanzia in caso di malfunzionamento. La ricorrente aveva agito con la diligenza professionale richiesta, avviando per tempo le operazioni e utilizzando correttamente la piattaforma; non era invece esigibile che prevedesse o neutralizzasse rallentamenti tecnici anomali e non governabili. I log di sistema hanno fornito prova oggettiva del patologico rallentamento della piattaforma. In ogni caso, anche ove non fosse stata accertata con certezza l'origine tecnica dell'anomalia, il rischio avrebbe dovuto gravare sulla stazione appaltante, quale soggetto che aveva scelto, organizzato e gestito lo strumento informatico. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 25, comma 2, d.lgs. 36/2023
assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme
La disposizione introduce un obbligo positivo della stazione appaltante di garantire la partecipazione e di adottare rimedi quali sospensione o proroga dei termini; non attribuisce una mera facoltà discrezionale.
Richiamato quale base normativa della procedura aperta di rilevanza europea.
art. 1.1 del disciplinare di gara
anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento
La clausola estende la garanzia di partecipazione ai casi di causa ignota, purché il mancato invio non sia imputabile a negligenza dell'operatore.
art. 13 del disciplinare di gara
La previsione che pone le operazioni di inserimento a esclusivo rischio del concorrente deve essere coordinata con l'art. 1.1 e non esclude la tutela in caso di malfunzionamento della piattaforma.
Impone all'operatore professionale di avviare le operazioni con congruo anticipo e di seguire le istruzioni della piattaforma, ma non di prevenire o neutralizzare malfunzionamenti tecnici imprevedibili e non governabili.
Massime di principio
- L'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di assicurare la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur temporaneo, della piattaforma telematica, mediante la sospensione o la proroga dei termini; tale garanzia costituisce un obbligo e non una facoltà discrezionale.
- Nelle gare telematiche, la clausola che pone a esclusivo rischio del concorrente le operazioni di caricamento deve essere coordinata con la disciplina sul malfunzionamento della piattaforma e non può essere applicata per addossare all'operatore le conseguenze di anomalie tecniche imprevedibili e non governabili.
- La diligenza professionale del concorrente impone di iniziare le operazioni con congruo anticipo e di seguire le istruzioni della piattaforma, ma non richiede di prevedere o neutralizzare disfunzioni tecniche non imputabili alla sua condotta; l'operatore può utilizzare tutto il tempo concesso quando le operazioni siano state avviate tempestivamente.
- Quando l'operatore abbia agito senza negligenza e non sia possibile accertare con certezza se il mancato invio dipenda da un errore del trasmittente o da un vizio del sistema, il rischio della causa ignota grava sulla stazione appaltante che ha scelto e gestito l'infrastruttura informatica, la quale deve adottare misure idonee a salvaguardare la partecipazione.
- I log della piattaforma prodotti dalla stessa stazione appaltante possono costituire prova documentale diretta e oggettiva del malfunzionamento quando evidenzino, mediante il confronto con condizioni operative omogenee, rallentamenti anomali incompatibili con il normale funzionamento del sistema.
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