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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13062/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno che aveva riconosciuto a favore di Gemmabella Arturo l'indennità per ingiusta detenzione pari a euro 60.016,19 e aveva condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali (equo compenso di euro 4.000,00). Il Ministero ha censurato la statuizione sulle spese sostenendo di non essersi costituito in giudizio e quindi di non poter essere considerato soccombente e condannabile al rimborso delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero limitatamente alla statuizione che condannava l'amministrazione al pagamento delle spese processuali. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla condanna del Ministero al rimborso delle spese, ritenendo che, non essendosi il Ministero costituito né opposto, non poteva essere applicato il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; la restante parte dell'ordinanza (liquidazione dell'indennità per ingiusta detenzione) è rimasta impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Il principio di soccombenza che giustifica la condanna alle spese presuppone la possibilità che la pretesa potesse essere soddisfatta dalla controparte anche fuori dal giudizio; tale principio non è applicabile se l'amministrazione non si costituisce o non si oppone.

  • art. 70 cod. proc. civ.

    L'intervento del pubblico ministero nel procedimento in materia di riparazione per ingiusta detenzione ha natura analoga a quella prevista dall'art. 70 c.p.c. e non trasforma il procedimento in un vero contenzioso fra istante e amministrazione civile tali da legittimare la condanna alle spese dell'amministrazione quando questa non si è costituita.

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, nelle ipotesi previste, di annullare senza rinvio; applicata per eliminare la statuizione che aveva illegittimamente condannato l'amministrazione al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La condanna dell'amministrazione pubblica alle spese processuali richiede che l'amministrazione si sia costituita e abbia effettivamente sostenuto la difesa o si sia opposta alla domanda; l'assenza di costituzione esclude normalmente la statuizione di condanna alle spese a carico dell'amministrazione.
  • La riparazione per ingiusta detenzione è soggetta a pronuncia giudiziale: il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità richiedono un provvedimento del giudice, ma ciò non significa che l'amministrazione non costituita possa essere considerata soccombente ai fini delle spese.
  • La presenza o l'intervento del pubblico ministero nel procedimento non modifica di per sé la natura civile del rapporto tra istante e amministrazione e non vale a giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese se questa non ha contrastato la domanda.
  • Se si resta in una situazione analoga (amministrazione non costituita), il giudice dovrebbe astenersi dal liquidare le spese a favore della parte privata e lasciare le spese a carico di ciascuna parte, salvo diversa opposizione o comportamento processuale che giustifichi diversamente.
  • In caso di dubbio sulla partecipazione o sulla opposizione dell'amministrazione, è opportuno verificare i verbali di costituzione e le comunicazioni di rito prima di pronunciare condanne per spese; il difensore della parte privata dovrebbe documentare l'effettivo impegno processuale dell'amministrazione se mira a ottenere una condanna alle spese.

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