Cassazione Penale, Sentenza n. 28809/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di declaratoria di estinzione per decorso del tempo della pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa irrogata con sentenza della stessa Corte del 27 novembre 2012, irrevocabile dal 17 gennaio 2013. Il condannato ha ricorso deducendo, in sintesi: 1) violazione dell'art. 172 c.p., perché il giudice aveva attribuito effetto interruttivo della prescrizione della pena all'arresto avvenuto in Germania e alla prima consegna del 12 marzo 2021, mentre tale consegna non sarebbe riferita alla sentenza oggetto dell'istanza; la pena in questione sarebbe stata eseguita solo successivamente, in aprile 2024, dopo nuovo arresto in Germania ed estensione del MAE alla specifica condanna; 2) violazione delle norme della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, sostenendo l'illegittimità dell'estensione degli effetti della consegna disposta dal giudice tedesco in assenza di contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 172 c.p., il termine di prescrizione della pena decorre dalla concreta eseguibilità della pena e si interrompe con la concreta esecuzione, cioè con la carcerazione; nel caso di esecuzione collegata a estradizione o MAE, l'atto interruttivo è l'arresto provvisorio eseguito in forza della richiesta o del mandato, non la mera domanda di estradizione o di estensione del MAE. Ha quindi rilevato che il giudice dell'esecuzione non aveva chiarito se la prima consegna del 12 marzo 2021 avesse effettivamente dato avvio all'esecuzione della specifica pena oggetto dell'istanza, né se vi fosse stata volontaria sottrazione all'esecuzione o una detenzione riferibile a quel titolo. Per questo ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio, da svolgersi nel rispetto dei principi enunciati.
Norme richiamate
La pena della reclusione e della multa si estingue per decorso del tempo pari al doppio della pena inflitta, entro i limiti di legge; il termine decorre dalla concreta eseguibilità della pena e si interrompe con la concreta esecuzione/carcerazione.
Richiamato solo come base dell'espulsione del ricorrente, eseguita nel procedimento esecutivo descritto.
art. 27, comma 3, lett. g, decisione quadro 2002/584/GAI
Richiamato dal ricorrente per censurare la decisione del giudice tedesco sull'estensione degli effetti della consegna.
art. 4 decisione quadro 2002/584/GAI
Richiamato dal ricorrente nel medesimo motivo relativo all'estensione del MAE.
art. 28, comma 3, decisione quadro 2002/584/GAI
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di contraddittorio nell'estensione della consegna.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione della pena ex art. 172 c.p., il termine decorre dal momento in cui la pena è concretamente eseguibile, non dalla sola irrevocabilità formale della sentenza.
- L'atto che interrompe la prescrizione della pena è la concreta esecuzione della stessa, identificata con la carcerazione o con l'effettivo inizio dell'esecuzione, non la mera presentazione della richiesta di estradizione o di estensione del mandato d'arresto europeo.
- Quando l'esecuzione della pena dipende da estradizione o mandato d'arresto europeo, occorre verificare in concreto se l'arresto all'estero abbia riguardato proprio la specifica pena di cui si discute; non basta un generico riferimento a una precedente consegna.
- Se il condannato è stato già sottoposto a esecuzione e poi si è volontariamente sottratto alla pena, la prescrizione ricomincia a decorrere da tale sottrazione; tale verifica è necessaria per decidere sulla estinzione della pena.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente sulla riferibilità della consegna o dell'arresto alla pena oggetto dell'istanza estintiva e sulle eventuali cause di interruzione o sospensione del decorso del termine.
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