Cassazione Penale, Sentenza n. 27699/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha riqualificato il fatto originario (ricettazione) nel reato di furto in abitazione aggravato (art. 624-bis e art. 625, comma 1, n. 2 c.p.), deducendo quattro censure: (1) vizio di motivazione e mancato esame della doglianza sull'elemento soggettivo; (2) violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU e art. 597 c.p.p. perché la Corte d'appello, in assenza di impugnazione del P.M., non avrebbe potuto qualificare il fatto più gravemente; (3) violazione dell'art. 521 c.p.p. e del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per essere stata la nuova qualificazione pronunciata in appello a danno del diritto di difesa; (4) errata applicazione dell'art. 624-bis c.p. perché il luogo del furto (area condominiale) non sarebbe ascrivibile alla fattispecie di pertinenza di privata dimora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto lecita la riqualificazione del reato in appello da ricettazione a furto in abitazione aggravato, ritenendo che la nuova qualificazione fosse prevedibile alla luce degli elementi probatori (ritrovamento dello scooter rubato in disponibilità dell'imputato poco dopo il furto, guida del mezzo con targa/carta di circolazione del fratello) e non avesse pregiudicato concretamente il diritto di difesa dell'imputato. Sull'elemento soggettivo la Corte ha ritenuto infondata la censura, considerata adeguatamente valutata dalla Corte territoriale. Quanto all'art. 624-bis, la Corte ha confermato che l'area condominiale recintata e con cancello costituisce pertinenza della privata dimora ai fini della norma e, pertanto, la fattispecie è correttamente applicabile. Di conseguenza è stata confermata la condanna e la pena inflitta in primo grado (un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa). Il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Riferimento alla imputazione originaria (reato contestato in primo grado): reati connessi all'illecito possesso/ricettazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori consentivano una diversa qualificazione.
art. 624-bis c.p.; art. 625 comma 1 n. 2 c.p.
Norma sul furto in abitazione/pertinenze: la Corte interpreta la nozione di 'pertinenza' in senso funzionale e strumentale, non coincidente con la nozione civilistica, e ritiene che aree condominiali recintate e destinate al parcheggio possano rientrare nella tutela rafforzata della privata dimora.
Norme sulla sentenza di proscioglimento/assoluzione: il ricorso richiamava la mancata valutazione della richiesta di assoluzione, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce della riqualificazione e delle risultanze probatorie.
art. 111 Cost.; art. 6 CEDU; art. 521 e 597 c.p.p.
Principi di giusto processo e correlazione tra accusa e sentenza: la Corte afferma che la riqualificazione in appello è ammissibile anche se più grave, purché la nuova qualificazione sia prevedibile e non determini un pregiudizio concreto e specificamente denunciato nei diritti della difesa; il giudice d'appello può procedere senza impugnazione del P.M. se sussistono tali condizioni e la pena rimane invariata.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può riqualificare il fatto in reato più grave anche in assenza di gravame del pubblico ministero se la nuova qualificazione era prevedibile sulla base degli atti e non ha arrecato un pregiudizio concreto alla difesa.
- La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo se la nuova qualificazione comporta una trasformazione radicale della fattispecie tale da impedire concretamente la difesa; l'onere di specificare il danno difensivo grava sulla parte che la invoca.
- La nozione di 'pertinenza' ai fini dell'art. 624-bis c.p. è da intendersi in senso funzionale e strumentale rispetto alla privata dimora e non richiede l'esclusività d'uso; pertanto aree condominiali recintate e funzionali all'abitazione possono integrare la fattispecie aggravata.
- Per contrastare efficacemente una riqualificazione intervenuta in appello il difensore deve dimostrare in che modo concreto e specifico la nuova imputazione abbia pregiudicato il diritto di difesa (es. necessità di prove o dinamiche processuali impedite).
- Il mero fatto che la pena rimanga invariata non esclude la possibilità di riqualificazione, purché restino garantite le garanzie difensive e la prevedibilità dell'evoluzione accusatoria.
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