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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5264/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 413/2019 che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da Cesare Fiorucci S.p.A. a Marco Montellanico per nullità del patto di prova apposto al contratto di assunzione. La ricorrente deduceva, con due motivi: 1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. (art. 360 co.1 n.4 c.p.c.), sostenendo che la Corte d'Appello avesse dichiarato l'invalidità del patto di prova in modo manifestamente illogico e contraddittorio; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2096 c.c. e 1362 c.c. (art. 360 co.1 n.3 c.p.c.), sostenendo che le mansioni del lavoratore erano comunque chiare (ruolo di "Meat Buyer") e che quindi il patto di prova non poteva ritenersi invalido per mancanza di indicazione delle mansioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cesare Fiorucci S.p.A. Confermando la Corte d'Appello, ha ritenuto che: a) la motivazione della sentenza impugnata è adeguata e non integra i vizi di motivazione denunciati; b) il patto di prova è nullo per carenza della forma scritta idonea, in quanto non conteneva una specifica descrizione delle mansioni oggetto della prova né un richiamo sufficientemente dettagliato alle declaratorie del contratto collettivo; la sola indicazione della figura professionale "Meat Buyer" è stata ritenuta generica e insufficiente a garantire un controllo giudiziale effettivo del potere di recesso durante il periodo di prova. Di conseguenza il rigetto del ricorso lascia impregiudicata la pronuncia di merito che aveva dichiarato estinto il rapporto alla data del licenziamento e condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria (diecimensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR). La Corte di Cassazione ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge) e ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Criteri sul contenuto della motivazione della sentenza: il vizio denunciato dalla ricorrente (motivazione apparente/contraddittoria) non ricorreva perché la Corte d'Appello aveva indicato il percorso logico-giuridico esauriente.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4 e riferimenti alla riforma del n.5)

    Limiti del sindacato di legittimità: le censure di merito e di interpretazione vanno specificamente inquadrate; il riesame dei fatti è vietato salvo vizio di motivazione totale o apparente; la riforma ha ristretto il controllo sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 2096 c.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente in ordine all'oggetto del lavoro e alla qualificazione; la Corte ha ritenuto che l'applicazione non giustificasse la revisione del merito perché l'accertamento delle mansioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Principi di interpretazione contrattuale: per far valere in Cassazione una violazione di tali regole occorre indicare esplicitamente le norme violate e dimostrare come il giudice del merito si sia discostato dai canoni; qui la censura si limitava a una diversa opzione interpretativa e quindi era inammissibile/infondata.

  • art. 111 Cost.

    Parametro costituzionale sul contenuto minimo della motivazione: la Corte ha verificato che la motivazione della sentenza impugnata rispettava il minimo richiesto e non risultava perplessa o incomprensibile.

  • art. 23 comma 8-bis del d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020)

    Riferimento formale alle conclusioni del Procuratore Generale rese ai sensi della norma che disciplina l'intervento del P.G. in Cassazione; il P.G. ne aveva chiesto il rigetto.

  • art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/02

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il patto di prova deve essere redatto per iscritto e contenere la specifica indicazione delle mansioni oggetto della prova: la semplice indicazione della figura professionale (es. "Meat Buyer") è generalmente insufficiente.
  • È ammesso il richiamo alle declaratorie del contratto collettivo per descrivere le mansioni, ma il richiamo deve essere sufficientemente specifico e riferibile a una nozione classificatoria dettagliata; un richiamo generico alla categoria è inadeguato.
  • Il periodo di prova tutela l'interesse di entrambe le parti: per essere valido deve consentire un controllo effettivo sull'esercizio del potere datoriale di recesso, quindi la descrizione delle mansioni deve essere abbastanza dettagliata da permettere la verifica giudiziale.
  • In Cassazione non è consentito il libero riesame del merito: le censure su fatti e valutazioni probatorie sono inammissibili a meno che non emergano vizi della motivazione che siano totalmente mancanti, meramente apparenti o perplessi e obiettivamente incomprensibili.
  • Per contestare in Cassazione l'erronea interpretazione contrattuale ai sensi degli artt.1362 e seguenti, il ricorrente deve indicare espressamente le norme di interpretazione invocate e spiegare in che modo il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali; le semplici alternative interpretative non sono sufficiente motivo di cassazione.
  • Prassi consigliata per i datori di lavoro: inserire nel patto di prova una descrizione scritta e dettagliata delle mansioni (o un riferimento puntuale a clausole/lettere del CCNL), evitando formule generiche, per prevenire il rischio di nullità e relative conseguenze risarcitorie.

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