Cassazione Civile, Sentenza n. 5273/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia in materia di ferie e riproporzionamento retributivo nei periodi di contratti di solidarietà: Almaviva ha chiesto la restituzione di somme ritenute indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione feriale per ferie maturate durante i contratti di solidarietà (periodo 2013-2016), parte del quale era di tipo A con integrazione INPS e poi da dicembre 2015 a maggio 2016 di tipo B senza integrazione. La società sosteneva che le ferie dovessero essere calcolate in proporzione alle ore effettivamente lavorate e che fosse quindi dovuto un conguaglio a suo favore, fornendo documentazione che a suo dire dimostrava gli importi. I lavoratori hanno resistito ritenendo insussistente l'obbligo di restituzione e che l'onere probatorio della società non fosse assolto. In sede di merito Tribunale e Corte d'appello hanno dato torto alla società; in cassazione Almaviva ha proposto sei motivi. I lavoratori hanno sollevato un ricorso incidentale per la tardività dell'appello proposto dall'azienda in Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dei lavoratori ritenendo che l'appello proposto da Almaviva Contact S.p.A. fosse stato depositato oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado depositata il 13/03/2009, appello depositato il 23/09/2019), e pertanto ha dichiarato inammissibile l'appello e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Di conseguenza il ricorso principale in cassazione di Almaviva è dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato Almaviva al pagamento delle spese di giudizio in appello e in cassazione, quantificate nei termini indicati in dispositivo, e ha disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Legge n. 863/1984
Richiamata nel quadro normativo dei contratti di solidarietà e dei loro effetti; la Corte non ha ritenuto che tale normativa autorizzasse l'azienda a pretendere la restituzione senza fornire prova dell'indebito
Richiamata come parte del quadro normativo relativo agli ammortizzatori e ai meccanismi di integrazione salariale collegati a forme di solidarietà; non attribuisce automaticamente ragione all'azienda in assenza di prova
Circolari INPS
Le circolari trattano l'integrazione salariale nelle diverse tipologie di solidarietà (es. tipo A), ma non istituiscono un principio per cui le ferie fruite dopo la cessazione della solidarietà siano integralmente a carico del datore di lavoro in ogni ipotesi; la Corte ha ritenuto che le circolari non esonerino l'azienda dall'onere di provare l'eventuale indebito
Richiamato in tema di onere della prova: chi agisce in ripetizione di indebito (qui il datore di lavoro) deve fornire la prova dell'indebito; la Corte ha ritenuto che Almaviva non abbia assolto tale onere documentalmente
Stabilisce il termine di sei mesi per proporre appello dalla pubblicazione o deposito della sentenza: la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello proposto oltre tale termine, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
Consente la cassazione senza rinvio quando l'appello è inammissibile; la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza dell'efficacia dell'appello tardivo
Contratto collettivo nazionale (CCNL) Telecomunicazioni
art. 31 CCNL 1 febbraio 2013
Riferito dall'azienda in ordine alla programmazione e richiesta di ferie; la Corte ha ritenuto che la disciplina collettiva non esoneri l'azienda dall'onere probatorio in una domanda di ripetizione
Costituzione
Richiamato nella discussione sull'interesse alla tutela del diritto alle ferie e alla retribuzione equa; la Corte ha difeso la tutela costituzionale delle ferie a favore dei lavoratori
Norma richiamata in tema di contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto
artt. 91, 92 e art. 112 c.p.c.
Richiamati in relazione alle spese processuali e all'onere della prova; la Corte ha regolato le spese secondo il criterio di soccombenza e ha ribadito l'onere probatorio in capo al soggetto che chiede la ripetizione di somme
Massime di principio
- Termini di impugnazione: l'appello deve essere depositato entro sei mesi dalla pubblicazione o dal deposito della sentenza ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; la tardività rende l'appello inammissibile e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
- Onere della prova nella ripetizione di indebito: chi chiede la restituzione di somme (datore di lavoro) deve fornire prova specifica e documentale dell'indebito (es. buste paga e conteggi comparativi); l'assenza di documentazione utile comporta il rigetto della domanda.
- Effetti dei contratti di solidarietà: le ferie maturano in proporzione all'attività effettivamente svolta e il riproporzionamento retributivo va considerato in base agli accordi; tuttavia la disciplina degli ammortizzatori sociali (es. integrazione INPS) non autorizza automaticamente il datore di lavoro a pretendere conguagli senza prova.
- Tutela delle ferie come diritto fondamentale: il diritto del lavoratore alle ferie è garantito anche costituzionalmente e non può essere leso unilateralmente dal datore senza adeguata giustificazione e prova.
- Conseguenze processuali di un appello inammissibile: l'inammissibilità dell'appello nel grado intermedio può determinare la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata in sede di legittimità e l'inammissibilità del ricorso di cassazione connesso.
- Spese processuali: in assenza di ragioni che giustifichino la compensazione, le spese seguono il criterio di soccombenza; la complessità della questione non garantisce automaticamente la compensazione delle spese.
- Documentazione utile: per questioni retributive e di conguagli, è essenziale produrre buste paga e conteggi analitici relativi ai periodi interessati per consentire la comparazione delle poste e consentire al giudice di verificare l'effettivo indebito.
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