Cassazione Civile, Sentenza n. 5240/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società datrice aveva trattenuto/importato in recupero somme relative al conguaglio per ferie maturate durante contratti di solidarietà (con riproporzionamento della retribuzione) ma effettivamente godute dopo la cessazione dell'integrazione salariale. Almaviva ha chiesto la ripetizione di un presunto pagamento indebito (ovvero il recupero delle somme pagate in eccedenza ai lavoratori), sostenendo che le ferie maturate durante il periodo di solidarietà dovevano essere calcolate e pagate in modo diverso a seconda della tipologia (tipo A con integrazione INPS; tipo B senza integrazione). I lavoratori hanno chiesto e ottenuto la declaratoria di insussistenza dell'obbligo di restituzione e la condanna della società alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato che il gravame principale della ricorrente è viziato per difetto di specificità e incompletezza formale (mancata trascrizione di parti essenziali degli atti e dei documenti), nonché per applicazione del principio della "doppia conforme" (mancata indicazione delle ragioni di fatto che differenzino le decisioni di merito). Sostanzialmente la Corte ha confermato il principio secondo cui l'onere della prova, in una domanda di ripetizione di indebito promossa dal datore, grava su quest'ultimo: Almaviva non ha prodotto documentazione idonea (es. buste paga comparate) a dimostrare che avesse corrisposto ai lavoratori una retribuzione maggiore di quella dovuta per le ferie fruite dopo la cessazione della solidarietà. Per tali ragioni le censure di diritto e di merito proposte dalla ricorrente sono state ritenute inammissibili o non decisive; il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Almaviva condannata alle spese di giudizio (liquidate in favore dei controricorrenti), con l'ulteriore addebito del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1, 2 legge n. 863/1984
Richiamate in relazione alla disciplina dei contratti di solidarietà; la Corte non ha ritenuto che dalle norme discendesse un diritto automatico del datore a recuperare somme senza la prova del pagamento indebito
art. 5 legge n. 236/1993
Riferimento normativo usato dalla ricorrente in tema di solidarietà e integrazioni, ma la Corte non lo ha ritenuto idoneo a superare il difetto probatorio del datore
circolari INPS n. 9/1986 e n. 212/1994
Le circolari riguardano l'integrazione salariale per contratti di solidarietà (in particolare le modalità di integrazione per il tipo A); la Corte osserva che tali circolari non stabiliscono un principio che legittimi automaticamente il recupero da parte del datore e, inoltre, la loro produzione non è stata adeguatamente documentata nel ricorso
art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova: grava sul soggetto che agisce in ripetizione di indebito (qui il datore) l'onere di provare la mancanza di causa della prestazione; Almaviva non ha assolto a tale onere
art. 2109 c.c.
Attribuisce al datore il potere di fissare il periodo di godimento delle ferie; la Corte però ricorda che tale potere non esonera il datore dall'onere probatorio circa il presunto pagamento indebito
art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c. e D.L. 132/2014
Norme richiamate in tema di spese processuali; la Corte conferma la discrezionalità del giudice del merito nella liquidazione delle spese e rigetta la richiesta di compensazione avanzata dalla ricorrente per la sola complessità della questione
art. 366 c.p.c.
Richiesto per il necessario contenuto di motivazione dei ricorsi in cassazione; la Corte ha rilevato carenze di specificità e trascrizione degli atti/documenti invocati, con conseguente inammissibilità di più motivi
art. 348ter c.p.c., comma 5
Applicata la disciplina della 'doppia conforme': quando sia presente identica decisione in grado di merito e in primo grado, la Cassazione è limitata e il ricorrente doveva dimostrare la diversità dei fatti posti a base delle due decisioni, cosa non avvenuta
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
Richiamato come criterio di ammissibilità delle censure: la ricorrente non ha indicato adeguatamente le ragioni di fatto sottostanti alle decisioni contrastanti, rendendo inammissibili le doglianze
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio e alla regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; le censure basate su tale principio sono comunque risultate prive di specificità decisiva
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un contrasto con il diritto al lavoro/giusto compenso; la Corte ha ritenuto la questione non risolutiva rispetto al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del datore
art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115/2002
Norma richiamata per l'ulteriore contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento da parte della ricorrente qualora sussistano i presupposti
Massime di principio
- In una domanda di ripetizione di indebito promossa dal datore di lavoro (recupero di somme pagate), l'onere della prova circa l'inesistenza della causa della prestazione grava sul datore: è essenziale produrre documentazione chiara e comparabile (es. buste paga) che dimostri l'effettivo pagamento in eccedenza
- La mera previsione contrattuale di riproporzionamento delle retribuzioni in regime di solidarietà non consente al datore di recuperare somme se non dimostra concretamente con atti che la corresponsione effettuata era priva di causa
- Le circolari INPS relative all'integrazione salariale (tipo A) possono chiarire il funzionamento dell'integrazione, ma non sostituiscono la prova documentale richiesta per la ripetizione di indebito; inoltre devono essere effettivamente e correttamente prodotte in giudizio
- In Cassazione occorre rispettare i requisiti formali di specificità e trascrizione (art. 366 c.p.c.): motivi generici, senza trascrizione degli atti o senza indicazione delle differenze tra le decisioni di merito, sono frequentemente dichiarati inammissibili
- Se le decisioni di primo e secondo grado sono conformi ('doppia conforme'), il ricorrente deve indicare chiaramente le ragioni di fatto e diritto che giustificano la censura in Cassazione, altrimenti il rimedio è precluso
- La discrezionalità del giudice di merito nella liquidazione delle spese processuali non è facilmente sindacabile in Cassazione: la complessità o novità della questione non basta di per sé per ottenere la compensazione delle spese
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