Cassazione Civile, Sentenza n. 5261/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società datrice ha impugnato le sentenze di merito che avevano ritenuto insussistente l'obbligo di restituzione delle somme trattenute a titolo di conguaglio ritenute indebite relative alla retribuzione per ferie maturate durante periodi di contratti di solidarietà (con riproporzionamento della retribuzione) ma fruite dopo la cessazione dell'integrazione INPS. Almaviva sosteneva di aver pagato solo quanto dovuto secondo gli accordi (distinguendo solidarietà tipo A con integrazione INPS e tipo B senza integrazione) e che i documenti prodotti dimostravano l'importo dovuto; chiedeva invece la restituzione da parte dei lavoratori delle somme ritenute corrisposte in eccesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'onere probatorio della ripetizione di indebito gravava sulla datrice di lavoro, la quale non ha prodotto documentazione probatoria idonea (in particolare le buste paga del periodo) per dimostrare l'avvenuto pagamento indebito. La Corte ha rilevato anche vizi formali del ricorso (difetto di specificità e mancata trascrizione di parti rilevanti ai sensi dell'art. 366 c.p.c., nonché applicabilità della disciplina sui "doppiaconforme"). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Almaviva condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 200,00 per esborsi e € 1.500,00 per compensi professionali oltre oneri.
Norme richiamate
art. 2109 c.c.
Richiamato per affermare il potere datoriale di fissare il periodo delle ferie e modificarlo per esigenze aziendali; irrilevanza della mancata prova della volontà del lavoratore di fruirne dopo la solidarietà rispetto all'onere probatorio della datrice
art. 2697 c.c.
Richiamato dalle censure della ricorrente in relazione all'onere della prova; la Corte osserva che l'onere della prova della ripetizione di indebito incombe sulla datrice e che la mancata produzione dei documenti giustifica il rigetto
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
Applicato ratione temporis per escludere la possibilità di riesame in Cassazione rispetto a questioni già conformate, configurando l'ipotesi di "doppiaconforme"
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.
Richiamato per la necessità di specificità e di trascrizione delle parti contestate; la mancata trascrizione di passi essenziali ha reso inammissibili alcune censure della ricorrente
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato in relazione ai limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso per Cassazione (mancata indicazione delle ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata)
art. 112 c.p.c.
Richiamato nelle censure concernenti la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto le censure non specifiche e non decisive
art. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese, la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché la decisione sulle spese appartiene al sindacato di merito salvo palese violazione dei criteri
D.L. 132/2014
Menziionato dal ricorrente riguardo alla disciplina sulle spese processuali; la Corte ha ritenuto la materia di merito discrezionale
art. 23, comma 8-bis d.l. 137/2020 conv. l. 176/2020
Richiamato per la produzione di conclusioni scritte del P.G.; il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso
legge n. 863/1984, artt. 1 e 2
Invocata dalla ricorrente per la disciplina dei contratti di solidarietà; la Corte ha ritenuto in sostanza non violati i principi invocati purché l'onere probatorio sia assolto
legge n. 236/1993, art. 5
Richiamata dalla ricorrente in tema di contratti di solidarietà ma senza efficacia utile dato il mancato assolvimento dell'onere probatorio
Circolari INPS n. 9/1986 e n. 212/1994
Citate dalla ricorrente in tema di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di tipo A; la Corte osserva che le circolari non sono state adeguatamente trascritte né specificate
Contratti di solidarietà (accordi aziendali richiamati)
Accordi 31/03/2012, 20/05/2014, 08/04/2015, 31/05/2016, 18/12/2015; CCNL Telecomunicazioni art. 31
Gli accordi prevedevano il riproporzionamento della retribuzione e degli istituti (comprese ferie) in base all'orario ridotto; la distinzione tra tipo A (con integrazione INPS se ferie fruite durante la solidarietà) e tipo B (senza integrazione) è rilevante per la misura della retribuzione ma non solleva l'azienda dall'onere di provare l'indebito pagamento
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione agli obblighi processuali e contributivi; la Corte dà atto dei presupposti per eventuali pagamenti a carico della ricorrente
Massime di principio
- Nelle azioni di ripetizione di indebito nei rapporti di lavoro l'onere della prova circa l'indebito (cioè che la somma pagata era superiore a quanto dovuto) grava sulla datrice di lavoro che agisce in ripetizione; la mancata produzione di buste paga e documenti retributivi è decisiva e può comportare il rigetto della domanda
- Il riproporzionamento retributivo e degli istituti (compresi i ratei di ferie) in ragione della riduzione d'orario durante contratti di solidarietà comporta che le ferie maturate in quel periodo sono calcolate proporzionalmente: se il lavoratore fruisce le ferie dopo la cessazione della solidarietà, l'azienda deve provare che ha comunque pagato oltre quanto dovuto per ottenere la restituzione
- La distinzione tra contratti di solidarietà di tipo A (con integrazione INPS) e tipo B (senza integrazione) incide sulla composizione della retribuzione feriale, ma non esonera il datore dall'onere probatorio in caso di richiesta di ripetizione
- In sede di cassazione i motivi devono essere altamente specifici (art. 366 c.p.c.): va indicata la parte della motivazione che si intende censurare e trascritte le parti dei documenti fondamentali; altrimenti il motivo è inammissibile
- La discrezionalità del giudice del merito nella liquidazione delle spese è sindacabile in Cassazione solo per palese violazione del criterio di soccombenza o per liquidazioni in contrasto con le tariffe
- In situazioni analoghe, le imprese preventive devono conservare e produrre nelle varie fasi processuali le buste paga e i conteggi analitici dei ratei (maturazione e fruizione delle ferie) e documentare tempestivamente le comunicazioni ai lavoratori sulla fruizione delle ferie per poter sostenere ricorsi in ripetizione
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