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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5256/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società Almaviva ha chiesto la restituzione di somme trattenute a titolo di conguaglio per presunta eccedenza di retribuzione corrisposta per ferie godute dalla lavoratrice Celestri dopo la cessazione dell'integrazione salariale prevista dai contratti di solidarietà (periodo 2013-2016). Il nodo è se le ferie maturate durante il periodo di solidarietà, con retribuzione "riproporzionata" (e talvolta integrate dall'INPS nei contratti di tipo A), e fruite successivamente alla cessazione della solidarietà, possano essere oggetto di recupero da parte del datore di lavoro per presunto pagamento indebito, in assenza di prova documentale della corresponsione in eccesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo principale fosse inammissibile per difetto di specificità e per la fattispecie del "doppio conforme" (concordanza delle decisioni di merito), non essendo state adeguatamente indicate le parti di fatto e di diritto che giustificassero la cassazione. Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha confermato che l'onere probatorio della ripetizione dell'indebito grava sulla società datrice, la quale non ha prodotto documentazione idonea (es. buste paga comparative) a dimostrare l'effettivo pagamento in eccesso delle ferie; di conseguenza la richiesta restitutoria è da rigettare. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 348 ter, comma 5 c.p.c.

    art. 348 ter, quinto comma c.p.c.

    Applicato il divieto di riesame in cassazione in caso di "doppio conforme": quando le decisioni di primo e secondo grado concordano su punti decisivi, la cassazione è limitata e il motivo risulta inammissibile se non dimostrata diversità di fatto o diritto

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    art. 366, primo comma, n.4 e n.6 c.p.c.

    Richiesto il requisito di specificità per i motivi di cassazione (trascrizione delle parti rilevanti del provvedimento impugnato e indicazione della produzione documentale); la mancata osservanza determina l'inammissibilità dei motivi

  • art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.

    Richiesta l'indicazione delle ragioni di fatto e diritto per contestare la decisione di merito; la ricorrente non ha fornito la necessaria specificazione

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; la Corte ha confermato che grava sul datore che agisce in ripetizione dell'indebito l'onere di dimostrare l'effettivo pagamento in eccesso

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione dei fatti e delle prove dal giudice, ma la censura relativa è stata ritenuta non riqualificabile e non decisiva

  • art. 112 c.p.c.

    Riferito al principio della domanda e del dispositivo e alla ripartizione degli oneri probatori; le censure collegate non hanno superato il requisito di specificità

  • art. 91 e 92 c.p.c.

    Citati in relazione alle spese di lite e alla richiesta di compensazione delle spese per la complessità della questione; la Corte ha ritenuto la valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile

  • D.L. 132/2014

    Riferito insieme agli artt. 91-92 c.p.c. per la disciplina sulle spese; non ha comportato modifiche decisive alla decisione

  • art. 2109 c.c.

    Richiama il potere datoriale di determinare il periodo delle ferie; la Corte ha osservato che l'omessa prova della volontà del lavoratore di fruirne in un dato momento è irrilevante rispetto all'onere di prova della ripetizione dell'indebito

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela delle ferie come istituto diretto alla tutela della dignità del lavoratore; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura basata su questo articolo, attesa la carenza probatoria in capo al datore

  • Legge n. 863/1984 (artt. 1,2) e Legge n. 236/1993 (art.5)

    art. 1, 2 legge n. 863/1984; art. 5 legge n. 236/1993

    Richiamate dalla ricorrente in tema di contratti di solidarietà e disciplina dei trattamenti; la Corte ha ritenuto che la loro applicazione non sia stata messa in discussione e non giustifichi il recupero in mancanza di prova dell'indebito pagamento

  • Circolari INPS n. 9/1986 e n. 212/1994

    circ. INPS n. 9/1986; n. 212/1994

    Invocate per sostenere l'esistenza di integrazioni retributive per ferie nei contratti di solidarietà di tipo A; la Corte ha rilevato la carenza di specifica produzione e trascrizione delle circolari, e comunque non ha ritenuto che esse impongano il recupero senza prova

  • Accordi aziendali / CCNL (art. 31 CCNL Telecomunicazioni 1/2/2013)

    art. 31 CCNL Telecomunicazioni 1° febbraio 2013

    Richiamati per la disciplina aziendale delle ferie e dei piani feriali; la Corte ha osservato che, comunque, la questione decisiva era la prova dell'indebito, non la mera interpretazione degli accordi

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di eventuali contributi/processuali aggiuntivi a carico della ricorrente

Massime di principio

  • In azioni di ripetizione di indebito a carico del datore di lavoro l'onere della prova grava sul datore stesso: deve produrre documentazione completa (es. buste paga, conteggi) che dimostri l'effettivo pagamento in eccesso.
  • Se le decisioni di primo e secondo grado sono conformi su punti essenziali, la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per la fattispecie del "doppio conforme" salvo che non siano specificate e dimostrate differenze di fatto o di diritto.
  • I motivi di cassazione devono rispettare il requisito di specificità (art. 366 c.p.c.): indicare le parti rilevanti delle sentenze impugnate e le ragioni precise che giustificano la censura, pena l'inammissibilità.
  • La mancata produzione in giudizio di documenti idonei a confrontare le voci retributive (per es. buste paga nei periodi di solidarietà) preclude al datore la possibilità di ottenere la restituzione per presunto indebito pagamento di ferie.
  • La scelta gestionale del datore (es. impiego del lavoratore durante il periodo di solidarietà) non autorizza automaticamente il recupero delle somme pagate se non dimostrata la mancanza di causa della dazione; il diritto alle ferie e la relativa retribuzione richiedono prova dell'effettivo pagamento in eccesso.
  • Le questioni sulla liquidazione delle spese processuali restano in ampio margine discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di criterio (es. violazione del principio di soccombenza o violazione delle tariffe).

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