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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28748/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di accertamento negativo proposta da un privato contro un comune per ottenere la declaratoria di non debenza di euro 139,00 richiesti con fattura per canoni idrici relativi agli anni 2006 e 2007. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda ritenendo prescritto il credito e applicando il termine biennale introdotto dalla l. n. 205/2017. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 10, l. n. 205/2017, assumendo che il giudice di pace avesse erroneamente applicato la prescrizione biennale a consumi idrici il cui corrispettivo era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che contro la sentenza del giudice di pace, resa su causa di valore inferiore a euro 1.100 e decisa secondo equità necessaria ex art. 113, comma 2, c.p.c., l’unico mezzo di impugnazione esperibile fosse l’appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., oltre all’eventuale revocazione per motivi ordinari. Ha inoltre osservato che, anche nell’ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, la decisione sarebbe stata comunque appellabile e non ricorribile per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l’intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del comune ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 10, l. n. 205/2017

    La norma era invocata dal ricorrente come fonte del termine di prescrizione biennale per i canoni idrici; la Corte non entra nel merito della sua applicazione al caso concreto, perché dichiara inammissibile il ricorso per difetto di mezzo d'impugnazione.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    Per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria è ammesso soltanto l'appello a motivi limitati, non il ricorso per cassazione per vizi diversi da quelli consentiti dalla norma.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    La causa di valore inferiore a euro 1.100 decisa dal giudice di pace è stata qualificata come decisione secondo equità necessaria, con conseguente regime impugnatorio speciale.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è esperibile solo contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza equitativa del giudice di pace, essendo appellabile, non rientra in tali ipotesi per i motivi diversi da quelli ammessi dall'art. 339, comma 3, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La sentenza del giudice di pace resa in causa di valore inferiore a euro 1.100 e secondo equità necessaria è impugnabile soltanto con appello a motivi limitati; non è consentito il ricorso per cassazione per vizi che esulano dai motivi ammessi.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per aggirare il regime speciale delle impugnazioni delle sentenze di equità necessaria del giudice di pace.
  • Anche quando si prospetti un errore nell'applicazione di una norma sostanziale, il mezzo di impugnazione va verificato in via preliminare: se la decisione è soggetta ad appello e non rientra tra le sentenze impugnabili ex art. 360 c.p.c., il ricorso è inammissibile.
  • La qualificazione del tipo di decisione del giudice di pace e del relativo regime impugnatorio è preliminare rispetto a qualsiasi scrutinio del merito della doglianza.
  • In difetto di costituzione dell'intimato, non vi è luogo a liquidazione delle spese; resta fermo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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