Cassazione Civile, Ordinanza n. 20154/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di rettifica IVA notificato a una società per l'anno d'imposta 1988, ritenuto legittimo dalla giustizia tributaria. Il ricorrente, che si qualifica come ex socio e già amministratore della società, ha proposto prima ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione tributaria centrale che aveva rigettato il ricorso della società, poi un separato ricorso contro la decisione che aveva respinto la revocazione di quella stessa pronuncia. Nel ricorso contro la sentenza resa sulla revocazione, il ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia o violazione di legge per non avere esaminato correttamente l'oggetto della domanda di revocazione; violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.; violazione della disciplina della revocazione per errore di fatto, sostenendo che la precedente sentenza aveva erroneamente ritenuto inesistente un fatto documentalmente provato, cioè la sua qualità di legale rappresentante della società al momento della proposizione del ricorso; omesso esame di un fatto processuale decisivo, relativo al riconoscimento di tale qualità da parte dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Sul ricorso avverso la sentenza che aveva respinto la revocazione, ha rigettato il primo motivo perché la sentenza impugnata si era effettivamente pronunciata sulla natura dell'errore denunciato, escludendo che si trattasse di errore revocatorio; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto contro un vizio della sentenza di cui si chiedeva la revocazione e non contro la decisione resa sulla revocazione; ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la sentenza oggetto di revocazione avesse effettivamente commesso un errore di fatto revocatorio, consistente nell'aver supposto inesistente un fatto invece risultante dagli atti, ossia la qualità di legale rappresentante in capo al ricorrente, fatto non discusso tra le parti e decisivo; ha assorbito il quarto motivo. Conseguentemente ha annullato la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva respinto la revocazione e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese. Quanto al primo ricorso, relativo alla sentenza originaria, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le diverse censure di legittimità vengono ricondotte ai corrispondenti vizi deducibili in cassazione; la Corte distingue tra errori della sentenza impugnata e vizi della decisione di cui si chiede la revocazione.
La doglianza è stata proposta come violazione del contraddittorio, ma nel caso concreto è stata dichiarata inammissibile perché non attaccava la sentenza resa sulla revocazione.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ne afferma la portata in tema di revocazione per errore di fatto: occorre un contrasto tra la rappresentazione della realtà contenuta nella sentenza e quella risultante dagli atti, su un fatto non discusso e decisivo.
art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato solo nella rubrica del motivo, ma la Corte precisa che non era la norma effettivamente pertinente alla censura proposta.
art. 64, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La revocazione nel processo tributario richiama la disciplina dell'errore di fatto di cui all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 64, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Indicato nella rubrica del motivo, ma la Corte lo ritiene non pertinente alla censura effettivamente svolta.
Richiamato nel terzo motivo come norma violata, in connessione con l'erronea supposizione di un fatto non rispondente agli atti.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. ricorre quando la sentenza fonda la decisione sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è invece positivamente stabilita dagli atti di causa, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti e l'errore sia decisivo.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'erronea indicazione della norma nella rubrica del motivo non è di per sé ostativa se, dalla complessiva lettura del motivo e della narrativa, sia possibile individuare con certezza la reale censura proposta.
- Un passaggio motivazionale meramente incidentale non può impedire il rilievo della decisività dell'errore revocatorio se, in base a un giudizio controfattuale, la decisione sarebbe comunque pervenuta al medesimo esito per una distinta ratio decidendi autonomamente sufficiente.
- Il motivo di impugnazione deve colpire la sentenza effettivamente resa dal giudice adito; è inammissibile la censura che investa invece la sentenza di cui quella successiva è stata chiesta la revocazione.
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