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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14633/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma di due decisioni di primo grado rese in distinti procedimenti, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per due episodi di furto: uno qualificato come furto pluriaggravato e l'altro come furto in abitazione. Con il ricorso per cassazione e con memoria difensiva sono stati dedotti: violazione del principio di uguaglianza e erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. quanto alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; contestazione della configurabilità dell'ipotesi di furto in abitazione, sostenendo che il fatto sarebbe avvenuto in una sagrestia non assimilabile ad abitazione; censura sulla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. per la presenza di videosorveglianza; censura sulla mancata valutazione dell'attenuante indicata come art. 648, comma 2, c.p., invocando la saltuarietà e non abitualità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico, perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già svolte in appello e non confrontato con la motivazione sulla abitualità desumibile dai precedenti penali; inoltre è stato ritenuto manifestamente infondato nella parte relativa al furto in abitazione, poiché la particolare tenuità del fatto non è applicabile ai reati puniti con pena edittale minima superiore a due anni. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità in quanto volto a contestare un accertamento di fatto; comunque infondato, poiché la sagrestia può essere considerata luogo destinato a privata dimora. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, essendo la videosorveglianza inidonea, di per sé, a escludere l'aggravante della esposizione alla pubblica fede. Il quarto motivo è stato ritenuto generico e comunque inconferente, poiché richiamava un'attenuante riferita ad altra fattispecie incriminatrice. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile ai reati che prevedono una pena edittale minima superiore a due anni di reclusione; inoltre il motivo era aspecifico perché non confrontato con l'apprezzamento sulla abitualità della condotta

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato nella memoria difensiva come fattispecie in relazione alla quale si contestava l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; la sentenza non sviluppa una diversa interpretazione della norma, ma considera manifestamente infondata la censura

  • art. 625, primo comma, n. 7, c.p.

    l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla sola presenza di un sistema di videosorveglianza, se questo serve solo all'identificazione successiva degli autori e non impedisce immediatamente la sottrazione

  • art. 648, comma 2, c.p.

    richiamato dalla difesa a sostegno di un'attenuante per condotta saltuaria/non abituale, ma ritenuto inconferente perché relativo a una diversa fattispecie incriminatrice

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il motivo di ricorso deve contenere specifiche ragioni di censura e gli elementi posti a base della doglianza; in difetto il motivo è generico

  • art. 615-bis c.p.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure già formulate in appello, senza indicare gli specifici punti di critica, rende il motivo aspecifico e quindi inammissibile.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la legge esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis per effetto del trattamento edittale del reato contestato.
  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che richiedano una rivalutazione del fatto, se la doglianza investe esclusivamente l'accertamento storico già compiuto dal giudice di merito.
  • Nel furto, la presenza di un impianto di videosorveglianza non esclude di per sé l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, salvo che il controllo sia concretamente idoneo a impedire l'immediata sottrazione del bene.
  • Ai fini della qualificazione come privata dimora, rileva la destinazione del luogo e la sua idoneità a consentire un accesso selezionato dal soggetto che ne ha la disponibilità; una sagrestia può integrare tale nozione quando sia funzionalmente servente ad attività complementari del culto.
  • Una doglianza che invochi un'attenuante riferita a una diversa fattispecie incriminatrice è inconferente e non può fondare un valido motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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